Fatture e ammissioni difensive provano il credito del somministrante (Cass. civ. Sez. III n. 25863 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione complessiva delle prove che abbia fondato l’accertamento del credito del somministrante di energia elettrica su un quadro indiziario articolato, comprensivo delle fatture prodotte, dei documenti di vettoriamento del distributore e delle ammissioni contenute nell’atto introduttivo. La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando al giudice si contesti di avere addossato l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato secondo la scomposizione della fattispecie, non quando si censuri il modo in cui le prove acquisite sono state valutate. Parimenti, la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non osservare la regola. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem non integrano confessione giudiziale, ma costituiscono elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice del merito.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto di somministrazione di energia elettrica, aveva convenuto in giudizio la società fornitrice davanti al Tribunale, assumendo di avere subito interruzioni e anomalie della fornitura tali da compromettere il processo produttivo, con un danno patrimoniale quantificato. La convenuta aveva contestato la domanda, chiamato in causa il distributore e proposto domanda riconvenzionale per il corrispettivo dell’energia erogata; il distributore aveva a sua volta chiamato la propria assicuratrice.
Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva della somministrante sulla domanda risarcitoria, rigettato le domande della ricorrente e accolto la riconvenzionale, condannandola al pagamento del corrispettivo con gli interessi. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo il credito provato dalle fatture registrate, dai documenti di vettoriamento e dall’ampia ammissione contenuta nell’atto introduttivo, nonché dalla mancanza di specifica contestazione dei consumi. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che le fatture commerciali, in quanto documenti a formazione unilaterale, non potessero provare il credito a fronte delle contestazioni sulla regolarità della fornitura e sul funzionamento del contatore, e che l’onere di provare la correttezza delle rilevazioni gravasse sul somministrante.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La sentenza impugnata non ha attribuito alle fatture, isolatamente considerate, efficacia di prova legale, ma le ha valutate unitamente ai documenti di vettoriamento, alle ammissioni della stessa ricorrente e all’accertata assenza di specifica contestazione dei consumi. La ricorrente non distingue, inoltre, la contestazione delle interruzioni — posta a fondamento della domanda risarcitoria — da quella dell’effettività e dell’entità dei consumi oggetto della riconvenzionale.
La denuncia dell’art. 2700 c.c. è inammissibile perché non è individuato alcun atto pubblico cui il giudice di merito abbia attribuito efficacia diversa da quella di legge. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite (Cass., Sez. III, n. 13395 del 2018). Analogamente, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o ha dichiarato di non osservare la regola (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020).
Con il secondo motivo la ricorrente censurava il rilievo attribuito all’affermazione contenuta nell’atto introduttivo, sostenendo che una dichiarazione del solo difensore non potesse integrare riconoscimento di debito né confessione giudiziale. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha attribuito alla dichiarazione efficacia confessoria, ma l’ha apprezzata quale elemento indiziario insieme alle fatture e ai documenti del distributore, richiamando il principio per cui le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem sono liberamente valutabili dal giudice del merito (Cass., Sez. II, n. 23634 del 2018; Cass., Sez. VI-2, n. 7702 del 2019).
Le residue censure sollecitano una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). All’inammissibilità dei motivi consegue quella del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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