Illegittimità costituzionale della legge regionale e ripetibilità delle somme erogate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25864 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di una legge regionale che istituiscono fondi destinati a finanziare trattamenti economici accessori, per violazione della riserva di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e degli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere su tali fondi. Nel campo di applicazione degli artt. 40 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 sono nulle, e non meramente annullabili, le disposizioni della contrattazione integrativa che eccedano le materie e i limiti previsti dalla contrattazione nazionale, così come gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti. La nullità dell’atto che riconosce il beneficio economico non riguarda il contratto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2126, secondo comma, cod. civ., anche quando le prestazioni siano qualificate come aggiuntive e rese fuori orario.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente regionale con qualifica dirigenziale, aveva agito in giudizio per l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione delle somme percepite dal 2009 al 2019 a titolo di trattamenti accessori, erogati in forza di disposizioni di legge regionale poi dichiarate costituzionalmente illegittime.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, qualificando l’erogazione come indebito oggettivo. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva invece dichiarato irripetibile una parte delle somme, relative a prestazioni rese negli anni 2015 e 2016 in forza di appositi contratti e qualificate come attività istituzionali non ordinarie, non comprese nei compiti d’ufficio e da svolgersi fuori orario. La Regione ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla sorte delle somme erogate a valere su fondi istituiti da disposizioni regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 146/2019. La Corte, richiamando le proprie sentenze nn. 20482 e 20483/2026, afferma che la declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la ripetibilità delle somme, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023, e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025, modificato dalla legge n. 69/2025.
Il percorso argomentativo muove dalla natura della nullità. Poiché la Corte costituzionale n. 146/2019 ha giudicato applicabile il campo degli artt. 40 e segg. del d.lgs. n. 165/2001, sono nulle le disposizioni della contrattazione integrativa che eccedano le materie e i limiti della contrattazione nazionale, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 9146/2009. A maggior ragione sono nulle, e non annullabili, gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 21744/2009.
La Corte ritiene non conforme a diritto la deroga operata dalla sentenza impugnata sul presupposto del richiamo a Cass. n. 36358/2021. Quel precedente riguarda lo svolgimento di mansioni dirigenziali superiori per le quali la contrattazione collettiva preveda superiori erogazioni, mentre nella specie si tratta di mansioni aggiuntive equivalenti, compensate a livello individuale a valere su fondi regionali la cui istituzione è stata dichiarata illegittima.
Conseguentemente, la denuncia di violazione dell’art. 2126 cod. civ. è fondata. La nullità non attiene al contratto di lavoro, ma all’atto che riconosce il beneficio economico, con la conseguenza che sussiste il diritto dell’ente erogatore al recupero delle somme corrisposte, secondo l’indirizzo espresso da Cass. n. 30748/2021 e Cass. n. 10452/2025. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la domanda è rigettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.