Azione di arricchimento senza causa ammessa se il titolo contrattuale manca ab (Cass. civ. Sez. III n. 11336 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., proposta autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è ammissibile quando l’azione diversa — fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su clausola generale — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Resta invece preclusa quando quella domanda sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato, per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale. Ne consegue che l’azione di arricchimento è proponibile anche quando il rigetto della domanda principale sia fondato sull’accertata insussistenza del rapporto contrattuale posto a suo presupposto.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio i proprietari di un’area per ottenere il pagamento del compenso per l’attività di progettazione svolta e utilizzata dagli stessi per conseguire il titolo edilizio. In via subordinata chiedeva il medesimo importo a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. I convenuti contestavano il conferimento dell’incarico, deducevano che gli oneri tecnici erano a carico di una cooperativa con cui avevano stipulato un preliminare e ne chiedevano la chiamata in causa.
Il Tribunale rigettava la domanda principale per mancata prova dell’incarico e dichiarava inammissibile, per difetto di sussidiarietà, quella di arricchimento. La Corte d’Appello, in riforma, condannava i proprietari al pagamento dell’indennizzo, escludendo la legittimazione passiva della cooperativa. I soccombenti ricorrono in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra domanda contrattuale e azione sussidiaria di arricchimento. Le Sezioni Unite n. 14125 del 2002, dirimendo un precedente contrasto, hanno stabilito che la domanda ex art. 2041 cod. civ. è proponibile quando l’azione diversa si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, mentre è preclusa se quella domanda sia respinta per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o illiceità del titolo.
Il primo e il secondo motivo, connessi, sono infondati. La corte territoriale aveva correttamente applicato quel principio: pur confermando il rigetto della domanda di adempimento contrattuale per mancata prova dell’incarico, ha accertato che il professionista aveva eseguito la progettazione e l’aveva presentata al Comune con le firme dei pretesi committenti, consentendo a costoro di realizzare quanto progettato. Il rigetto della domanda principale era dunque fondato sull’inesistenza del rapporto contrattuale, non su un mero difetto probatorio del pregiudizio: proprio la fattispecie in cui l’azione sussidiaria è ammissibile.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alla posizione della cooperativa, sono inammissibili. La Corte rileva la singolarità di una domanda di “indirizzamento” della condanna, priva di perspicua indicazione della causa petendi e del petitum. Nel merito, dal giudizio non è risultato che la cooperativa avesse acquisito il progetto o realizzato immobili fruendo dell’attività professionale; la corte territoriale ha quindi correttamente escluso la sua legittimazione passiva. Gli accertamenti di fatto, qui incensurabili, escludono qualunque obbligazione contrattuale in capo alle parti del preliminare, a maggior ragione verso il professionista estraneo.
Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.