Confessione stragiudiziale al terzo e onere della prova del pagamento (Cass. civ. Sez. II n. 5029 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confessione stragiudiziale resa a un terzo estraneo al processo non ha valore di prova legale ed è liberamente apprezzata dal giudice di merito ai sensi dell’art. 2735 cod. civ.; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, è sottratta al sindacato di legittimità. Il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a provare soltanto il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto, non anche il mancato pagamento, che integra fatto estintivo da provare a cura del debitore che lo eccepisce. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia disconosciuto una specifica regola di valutazione della prova; diversamente, essa attinge il prudente apprezzamento ed è preclusa nelle pronunce doppiamente conformi ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.. Il giudice non è vincolato all’assetto di interessi delineato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ., conservando il potere-dovere di rivalutare il materiale istruttorio fino alla decisione.
Il Fatto
Una società acquirente convenne in giudizio la venditrice per i vizi di un impianto di verniciatura, lamentando ritardi nella consegna, difetti del macchinario e danni alla pavimentazione del capannone, con conseguente perdita di fatturato. La venditrice chiamò in causa la propria compagnia assicurativa per la manleva e propose domanda riconvenzionale per il residuo prezzo non corrisposto, estendendola ai soci illimitatamente responsabili dell’acquirente.
Il Tribunale accolse la domanda dell’acquirente per una somma ridotta, rigettò la manleva e accolse la riconvenzionale sul saldo prezzo. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione proposta dalla società acquirente e dai soci. Questi ultimi ricorsero per cassazione con tre motivi, incentrati sulla valenza probatoria della dichiarazione resa dalla venditrice a una società di leasing, sulla dedotta contraddittorietà della motivazione e sulla valutazione della consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2735 cod. civ., sostenendo che la dichiarazione della venditrice alla terza società di leasing, pur non avendo valore di prova legale, conservasse una valenza oggettiva di prova e non potesse essere degradata a mero indizio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la norma riconduce la portata probatoria della confessione stragiudiziale al terzo alla valutazione in fatto del giudice di merito, sottraendo tale apprezzamento al sindacato di legittimità quando la motivazione sia adeguata, come affermato da Cass. Sez. L n. 11898 del 18.06.2020.
Nel caso concreto, la dichiarazione si riferiva solo all’acconto e non al pagamento della fornitura integrativa; la Corte d’appello l’ha quindi condivisibilmente valutata insufficiente a supplire alla mancata contestazione, nell’an e nel quantum, dell’importo dovuto e alla possibilità di provare documentalmente l’avvenuto pagamento.
Il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale ritenuto contestata la debenza del pagamento e, insieme, insufficiente la prova contraria. La Corte ha escluso ogni contraddizione, perché selezione dei fatti non contestati, individuazione dell’onere probatorio e valutazione delle prove sono momenti distinti del processo decisionale: la contestazione della debenza differisce da quella del quantum e non sposta sul venditore-creditore l’onere di provare il mancato adempimento. Opera il principio di vicinanza della prova, secondo cui il creditore prova solo il titolo e il fatto estintivo è a carico del debitore che lo eccepisce, come stabilito da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001.
Il terzo motivo censurava la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso la valenza probatoria della consulenza tecnica e del documento di stima, disconosciuto il giudicato del decreto di rigetto dell’istanza di fallimento e non giustificato la difformità rispetto alla proposta conciliativa. La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la censura dell’art. 116 è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, mentre qui si contesta il prudente apprezzamento, per di più precluso dalla pronuncia doppiamente conforme ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile perché l’appello è stato proposto nel 2018 (Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020).
Nel merito, il principio dello iudex peritus peritorum consente al giudice di disattendere le argomentazioni del consulente, con il solo onere di una motivazione adeguata (Cass. Sez. II n. 30733 del 21.12.2017). Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non è idoneo al giudicato, non decidendo su diritti soggettivi (Cass. Sez. I n. 15806 del 07.06.2021). Infine, la proposta ex art. 185 bis implica reciproche concessioni e non preclude al giudice di rivedere l’assetto degli interessi in sede decisoria (Cass. Sez. III n. 200 dell’11.01.2021; Corte cost. n. 268 dell’11.12.2020). Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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