Interpretazione del contratto e surrogazione del cofideiussore (Cass. civ. Sez. 3 n. 7076 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cofideiussione, al cofideiussore che ha pagato l’intero spetta nei confronti degli altri un diritto suscettibile di duplice inquadramento: come surrogazione legale ex artt. 1203, n. 3, e 1204 c.c., ma anche come regresso ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità. Tale diritto si trasmette integro agli eredi del cofideiussore, anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito da un erede dopo la morte del proprio dante causa: l’effetto estintivo dell’obbligazione resta invariato e l’erede subentra nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimonio del de cuius. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non è configurabile per la sola diversa interpretazione del contratto proposta dalla parte, dovendo invece censurarsi l’impostazione giuridica seguita dal giudice di merito nella selezione e applicazione delle norme ermeneutiche.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’azione di surrogazione ex art. 1949 c.c. proposta nei confronti della cofideiussore per i debiti contratti da una società con due istituti di credito e garantiti da fideiussioni prestate dal nonno dell’attore e dalla stessa cofideiussore. L’attore, cessionario del credito del padre, deduceva che la liberazione delle fideiussioni era stata conseguita mediante pagamenti effettuati dal padre, sicché agiva in via surrogatoria nei confronti della cogarante.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che le somme corrisposte costituissero il corrispettivo pattuito per il trasferimento di un immobile appartenuto al de cuius. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda, condannando la cofideiussore al pagamento di una somma, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei soci della società debitrice. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la cofideiussore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del controricorso proposto dal socio della società intimata, in quanto depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., rilevando comunque la carenza di legittimazione del medesimo, essendo la società l’unica legittimata a contraddire.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità, rilevando che la ricorrente si era limitata a proporre una propria lettura del testo negoziale alternativa a quella accolta dal giudice di merito. Non è, infatti, il punto di arrivo della decisione di fatto a determinare il vizio di violazione di legge, ma l’impostazione giuridica seguita dal giudice nel selezionare e interpretare le norme applicabili. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente interpretato in senso letterale il termine “eredi”, non suscettibile di ricomprendere la nipote in linea retta del de cuius, senza che la ricorrente avesse offerto idonee argomentazioni tratte dagli ulteriori criteri ermeneutici, quali l’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e quella secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti.
Il secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 1203, n. 3, c.c. e dell’art. 1954 c.c., è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il cofideiussore che ha pagato l’intero vanta un diritto suscettibile di duplice inquadramento, come surrogazione legale e come regresso, senza alcun rapporto di alternatività o incompatibilità. Tale diritto si trasmette integro agli eredi del cofideiussore solvente, che subentrano nelle ragioni e nelle azioni facenti parte del patrimonio del de cuius, anche quando il pagamento sia stato eseguito da un erede dopo la morte del proprio dante causa.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, è stato dichiarato inammissibile perché la censura risultava nuova e priva dell’indicazione dei fatti costitutivi necessari per la verifica in sede di legittimità. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.
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