Imposta unica scommesse: bookmaker estero e gestore senza concessione solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 25894 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’imposta unica sulle scommesse, i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo sussistono tanto in capo al titolare della ricevitoria quanto in capo al bookmaker estero privo di concessione, tra loro legati da solidarietà paritetica, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano a prescindere dal luogo di stabilimento. Quando la raccolta è irregolare e non collegata al totalizzatore nazionale, è legittima la determinazione induttiva della base imponibile, poiché l’Ufficio non è tenuto a valorizzare una contabilità irregolare. L’incertezza normativa oggettiva in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero è cessata con la disciplina interpretativa del 2010 e non può essere invocata per gli anni d’imposta successivi al 2011. L’imposta non è un tributo armonizzato e non sussiste alcun obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

Una società di capitali, il suo liquidatore e una società bookmaker con sede a Malta impugnavano dieci avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2015-2019, con cui l’amministrazione dei monopoli aveva richiesto l’imposta unica sulla raccolta di scommesse sportive. La società italiana operava come centro di raccolta per conto del bookmaker estero, entrambi privi delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze previste dal TULPS.

La CGT1 di Cosenza aveva rigettato il ricorso dei contribuenti; la CGT2 della Calabria aveva confermato la decisione in appello. Le parti private proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, tre preliminari e sette di merito, mentre l’amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte rileva d’ufficio che il liquidatore della società non era legittimato a ricorrere in proprio avverso un avviso notificato alla società. La carenza di legittimazione, mai esaminata nel merito, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale.

Nel merito, il ricorso delle due società è rigettato. Quanto alla mancata traduzione degli atti impositivi, la Corte ribadisce che nessuna norma impone la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e che la questione si sposta sul piano probatorio: grava sul contribuente dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto. Nella specie i ricorrenti hanno contestato la pretesa in tutti i gradi di merito, dimostrando piena conoscenza degli atti notificati.

Sul computo dell’imposta, la Corte distingue: per i soggetti la cui attività consenta di ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate si applica il sistema di tassazione ordinaria; per i soggetti irregolari, quando la ricostruzione non sia possibile, si procede in via induttiva, con l’imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale della raccolta. Poiché la raccolta è pacificamente irregolare e avvenuta senza collegamento al totalizzatore nazionale, l’applicazione del metodo induttivo è legittima e le censure sul merito della documentazione sono inammissibili.

Quanto all’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte ne afferma la natura sostanziale e quindi la non retroattività: la norma si applica ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022 e non al procedimento in esame, iniziato in primo grado nel 2021.

La Corte richiama poi il consolidato orientamento inaugurato dalla sentenza n. 8757 del 2021, in linea con la Corte cost. n. 27 del 2018 e la CGUE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18: l’imposta non ha natura sanzionatoria né armonizzata, non viola il divieto di doppia imposizione e sussiste la solidarietà paritetica tra ricevitoria e bookmaker estero. Quanto alle sanzioni, l’incertezza normativa oggettiva è cessata con la disciplina interpretativa del 2010 e non può essere invocata per gli anni dal 2015 al 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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