Imposta unica scommesse: bookmaker estero e intermediario solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 25890 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica sulle scommesse, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta tanto in capo al titolare della ricevitoria quanto in capo al bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo opera, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica. L’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento. La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non integra di per sé lesione del diritto di difesa, spostandosi la questione sul piano probatorio, con onere del contribuente di dimostrare l’oggettiva impossibilità di conoscere il contenuto dell’atto. La determinazione induttiva della base imponibile è legittima quando la raccolta sia irregolare e slegata dal totalizzatore nazionale. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato nei tributi non armonizzati e l’imposta unica sulle scommesse non ha natura armonizzata.

Il Fatto

Una società bookmaker con sede all’estero impugnava due avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulla raccolta delle scommesse per gli anni d’imposta 2014 e 2015. Gli atti erano stati emessi a seguito di una verifica nei confronti di una ditta individuale che esercitava l’attività di accettazione e raccolta di scommesse per conto della società, senza le prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato tale esito in appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, tre preliminari e sette di merito. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso, proposto unitamente all’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate, che non era parte del giudizio di appello.

Il primo motivo, sulla mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese, è infondato. Nessuna norma impone che l’atto sia redatto nella lingua del destinatario, dovendosi presumere che il soggetto passivo nel territorio nazionale sia in grado di comprenderne il contenuto. La questione si sposta sul piano probatorio: grava sul contribuente provare di non essere stato in grado di conoscere l’atto. La censura era generica e la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 3052 del 2025; Cass. n. 9891 del 2026), che escludono la lesione del diritto di difesa quando il bookmaker abbia in concreto contestato la pretesa tributaria nel merito.

Sui motivi concernenti la determinazione della base imponibile, la Corte ricorda che per i soggetti irregolari, quando non sia possibile ricostruire l’imponibile su base documentale, si applica il metodo induttivo. Per gli anni antecedenti al 2016 opera il criterio dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, con la raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale e l’aliquota massima per ciascuna tipologia di scommessa. Nel caso di specie la raccolta era pacificamente irregolare e priva di collegamento con il totalizzatore nazionale, sicché l’applicazione del metodo induttivo era legittima. Le contestazioni dei ricorrenti, peraltro, erano generiche e rivolte più all’avviso di accertamento che alla sentenza, con richiesta di rivalutazione della documentazione prodotta: profilo inammissibile.

Quanto ai presupposti dell’imposta, la Corte richiama il consolidato orientamento inaugurato dalla sentenza n. 8757 del 2021 e seguito da numerose altre sino a Cass. n. 813 del 2023 e Cass. n. 6761 del 2023. Da tale ricostruzione, fondata anche su Corte cost. n. 27 del 2018 e sulla sentenza della CGUE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, discende che i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali sussistono sia verso il titolare della ricevitoria sia verso il bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica; che l’imposta non ha natura sanzionatoria; che non sussiste contrasto con la direttiva IVA né profilo di doppia imposizione.

Sui profili sanzionatori, la Corte esclude l’obiettiva incertezza normativa per gli anni 2014 e 2015. La Corte cost. n. 27 del 2018 aveva riconosciuto una duplice opzione interpretativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, ma l’esimente dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera solo fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Sui motivi relativi al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ribadisce che, fuori dai tributi armonizzati, l’obbligo non è generalizzato (Sezioni Unite n. 24823 del 2015) e che l’imposta unica non è tributo armonizzato, con conseguente esclusione del rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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