Appello incidentale subordinato al rigetto di quello principale è assorbito (Cass. civ. Sez. I n. 26052 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Proposto dall’appellato un gravame incidentale espressamente subordinato al rigetto dell’appello principale, è viziata da ultrapetizione, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la pronuncia con cui il giudice, respinto l’appello principale, decida altresì sull’appello incidentale, rigettandolo. Il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone di rispettare l’ordine gradato delle domande che le parti hanno fissato. Ne consegue che la statuizione sulle spese fondata sulla reciproca soccombenza è travolta, insieme al capo che la sorregge, e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante incidentale.

Il Fatto

Un investitore convenne in giudizio una banca chiedendo la declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione di contratti di compravendita di obbligazioni, con condanna alla restituzione del corrisposto e al risarcimento del danno. Il tribunale accolse in parte la domanda. La corte d’appello, in riforma, rigettò le pretese risarcitorie e risolutorie e respinse l’appello incidentale che l’investitore aveva proposto in via subordinata.

La Cassazione, con una precedente pronuncia di annullamento, aveva cassato quella decisione con rinvio, accogliendo un motivo relativo all’erronea valutazione dell’onere informativo della banca. Nel giudizio di rinvio il gravame incidentale fu riproposto dall’erede dell’investitore, nel frattempo deceduto. La corte capitolina respinse l’appello principale della banca ma si pronunciò anche sull’incidentale, rigettandolo e regolando le spese sulla base di una reciproca soccombenza. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene al rapporto tra appello principale e appello incidentale condizionato. La Corte ricorda che, nel processo civile, vige l’effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado: la pronuncia di secondo grado si sostituisce integralmente a quella impugnata e, se annullata in cassazione, non fa rivivere la decisione di primo grado. Da ciò deriva che il giudice di rinvio è investito del riesame integrale del merito.

Sul piano del principio dispositivo, le parti dispongono dell’ordine delle questioni. Esse possono condizionare l’esame di una domanda all’esito di un’altra, anche se logicamente subordinata. L’appellato, in particolare, può subordinare il proprio appello incidentale all’accoglimento dell’appello principale di controparte: se quest’ultimo è respinto, l’appellante incidentale perde interesse, non potendo ottenere un risultato più favorevole di quello già conseguito col rigetto del gravame avversario.

La Corte, valorizzando il contesto delle conclusioni rassegnate, interpreta la congiunzione utilizzata come disgiuntiva esclusiva: il rigetto dell’appello principale escludeva la necessità di esaminare l’incidentale per carenza di interesse. Il giudice di rinvio, decidendo comunque su di esso, ha alterato un elemento obiettivo dell’azione, attribuendo alla parte un bene non richiesto. È violato l’art. 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di pronunciare oltre il chiesto.

La Corte richiama i precedenti che avevano già affermato la possibilità di condizionare il gravame incidentale e l’assorbimento della reconventio reconventionis. La statuizione sulle spese, fondata su un presupposto insussistente, va modificata e rapportata all’esito complessivo della lite. Cadono altresì la condanna al raddoppio del contributo unificato e la pronuncia sul contributo per l’appello incidentale. Il ricorso è accolto, l’appello incidentale dichiarato assorbito e le spese delle precedenti fasi poste a carico della banca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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