Ricorso alle Sezioni Unite contro il Consiglio di Stato: si controllano solo i limiti esterni della giurisdizione, non l’interpretazione dell’atto (Cass. S.U. 20951/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 20951 del 20 giugno 2026 (R.G. 8128/2024), camera di consiglio del 13 gennaio 2026 — Primo Presidente D’Ascola, Relatore Di Marzio.

Il principio di diritto

Il ricorso per motivi di giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato (art. 111, ottavo comma, Cost.) è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile soltanto quando il giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità, sostituendo la propria valutazione a quella dell’amministrazione con una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà proprie del provvedimento sostituito.

Restano invece estranee al controllo dei limiti esterni le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili al più di errori in iudicando o in procedendo: quando la pronuncia impugnata si limita all’inquadramento del fatto e all’interpretazione del provvedimento amministrativo (secondo la sua portata letterale e complessiva) o della legge, essa esprime valutazioni interne alla giurisdizione del giudice speciale, non sindacabili dalle Sezioni Unite, pena l’equiparazione del sindacato a quello esercitato sui provvedimenti del giudice ordinario.

Il fatto

Una persona chiedeva alla Prefettura di aggiungere al proprio prenome quello del padre defunto. Il Prefetto negava; il TAR Calabria e poi il Consiglio di Stato rigettavano l’impugnazione, ritenendo che le ragioni addotte (generiche ragioni di affetto) non raggiungessero la soglia di serietà e gravità richiesta per la rettifica del nome.

La ricorrente proponeva ricorso alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione, deducendo che il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione, sostituendosi all’amministrazione con un sindacato di merito.

La motivazione

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso (non inammissibile, ma infondato). L’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo quando il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione-motivazione a quella dell’amministrazione; il controllo dei limiti esterni non include invece il sindacato sulle scelte interpretative del giudice speciale. Ragionare diversamente equiparerebbe il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del giudice speciale a quello esercitabile sui provvedimenti del giudice ordinario, in contrasto con l’art. 111 Cost.

Nel caso, il Consiglio di Stato non ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione: ha disatteso l’appello sulla base della lettura e interpretazione del provvedimento prefettizio impugnato, restando così nell’ambito della propria giurisdizione. Il ricorso è pertanto infondato.

Implicazioni pratiche

Il ricorso alle Sezioni Unite contro le sentenze del Consiglio di Stato non è un terzo grado di merito: serve solo a far valere che il giudice amministrativo ha invaso un ambito che non gli spetta (i limiti esterni della giurisdizione). Non basta lamentare che il Consiglio di Stato abbia interpretato male il provvedimento o la legge: quello, semmai, è un errore interno, non sindacabile in questa sede.

La linea di confine è netta: c’è eccesso di potere giurisdizionale solo se il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione, emettendo una decisione con il contenuto e l’esecutorietà del provvedimento che avrebbe dovuto solo controllare. Finché il giudice si limita a interpretare l’atto e la norma, resta dentro la propria giurisdizione, e il ricorso per motivi di giurisdizione è destinato al rigetto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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