L’estinzione dopo rinvii d’ufficio non esclude l’indennizzo Pinto (Cass. civ. Sez. 2 n. 6832 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001 per l’ipotesi di estinzione del giudizio, può essere superata quando l’inattività delle parti non sia espressione di disinteresse alla lite, ma sia riconducibile a peculiarità gestionali del processo, quali ripetuti rinvii d’ufficio, differimenti per esigenze di ruolo o per integrazione del contraddittorio. L’accertamento della prova contraria al fatto presunto costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il mancato svolgimento di attività processuale non può essere richiesto alle parti quando il rinvio sia stato disposto d’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva respinto la domanda di indennizzo proposta ai sensi della legge n. 89/2001 da due soci di una società a responsabilità limitata, per l’irragionevole durata del giudizio di appello instaurato dal Condominio nei confronti della società. Il processo presupposto si era concluso con declaratoria di estinzione, successiva alla transazione stipulata tra le parti. Il giudice distrettuale aveva escluso l’indennizzabilità del pregiudizio richiamando la presunzione di insussistenza del danno, rilevando che gli istanti, risultati soccombenti in primo grado, non avevano documentato lo svolgimento di effettiva attività processuale nella fase antecedente all’estinzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi con cui i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/2001, 306, 307 e 309 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., contestando l’equiparazione operata dal giudice di merito tra l’estinzione per rinuncia o per inattività e quella seguita a un accordo transattivo raggiunto quando la durata ragionevole del processo era già stata superata.
La Corte ha rigettato il secondo motivo, confermando che la transazione seguita da inattività delle parti e da estinzione del giudizio è evento idoneo a far operare la presunzione relativa di insussistenza del danno, in conformità al principio già affermato da Cass. 12026/2022. Ha invece giudicato non pertinente il precedente n. 10336/2020, riferito all’ipotesi distinta della conciliazione giudiziale.
Ha invece accolto il primo motivo, censurando la sentenza impugnata per aver considerato decisivo il mancato svolgimento di attività processuale, quale sintomo del disinteresse delle parti all’esito del giudizio. Il giudice di merito non aveva considerato che l’estinzione era stata preceduta da ripetuti rinvii d’ufficio o per esigenze di ruolo, da un differimento per integrazione del contraddittorio e da un unico rinvio finalizzato al componimento della lite, richiesto a distanza di sei anni dall’instaurazione dell’appello, quando la durata del processo era ormai irragionevole.
Secondo la S.C., i rinvii d’ufficio o interlocutori non eliminano il protrarsi dell’incertezza sull’esito della lite e non escludono l’interesse alla pronuncia; nessuna prova di attività processuale può essere esigita dalle parti quando il rinvio sia stato disposto d’ufficio, né tale circostanza può far presumere che la causa non avrebbe avuto seguito, ove ancora sussistesse un concreto interesse alla sua definizione. L’esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa solo quando il protrarsi del giudizio risponda a uno specifico interesse della parte, come nella gestione stragiudiziale della lite conclusasi con estinzione per inattività.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente la spettanza dell’indennizzo al socio di società di capitali, assorbito dal giudice di merito, demandando al giudice del rinvio la verifica della legittimazione della ricorrente incidentale, intervenuta in proprio per ottenere l’indennizzo per il danno direttamente patito. Il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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