Processo tributario, procura invalida e spese al contumace vittorioso (Cass. civ. Sez. V n. 26063 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove la procura alle liti sia nulla o irregolare, il giudice è tenuto, ai sensi degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronuncia la relativa inammissibilità. Il difensore iscritto nel registro dei praticanti ovvero abilitato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992 in qualità di consulente del lavoro può proporre appello, rilevando la qualità dichiarata nella procura. Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per vizi di notificazione degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario, incombendo sull’agente la chiamata in causa dell’ente impositore. La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in controversia relativa a una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per imposta di registro conseguente a un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte nulla l’appello proposto avanti al giudice di secondo grado.
Il giudice del gravame aveva fondato la decisione su due presupposti: l’iscrizione del difensore nel registro dei praticanti avvocati e l’omessa evocazione in giudizio dell’ente impositore nel primo grado. Era stata inoltre pronunciata la condanna della contribuente alla rifusione delle spese in favore dell’agente della riscossione, pur non essendosi quest’ultimo costituito in appello. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, per la comune attinenza alla legittimazione ad impugnare la decisione di prime cure. I mezzi sono riqualificati d’ufficio sub specie di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., poiché la qualificazione corretta del vizio va rapportata alle argomentazioni in fatto e in diritto, non alla rubrica del motivo.
Sul primo profilo, la Corte rileva che il giudice tributario non ha tenuto conto della possibilità di autodifesa in relazione al valore della lite inferiore al minimo legale, né ha considerato la sanabilità della procura alle liti. In tema di processo tributario, ove la procura manchi o sia invalida, il giudice invita la parte a regolarizzare, secondo l’interpretazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 data dalla Corte Costituzionale n. 189 del 2000, e solo in caso di inottemperanza pronuncia l’inammissibilità.
La Corte aggiunge che il difensore era comunque abilitato alla proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992, per la qualità di consulente del lavoro espressamente enunciata nell’intestazione del ricorso e nel corpo della procura conferita per il gravame.
Sul secondo profilo, la Corte richiama l’indirizzo consolidato a partire da Sezioni Unite n. 16412 del 2007: il contribuente che impugni una cartella di pagamento per motivi attinenti alla mancata notificazione o all’invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso l’agente della riscossione, senza che sussista litisconsorzio necessario. Resta fermo l’onere dell’agente di chiamare in giudizio l’ente impositore in presenza di contestazioni sul merito della pretesa, con chiamata avente natura di litis denuntiatio, per la quale non occorre autorizzazione del giudice.
Quanto al secondo motivo, la Corte accoglie la censura sulle spese. La condanna ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. presuppone che la parte abbia svolto attività processuale; essa non può quindi essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese. La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio. Il quarto, il quinto e il sesto motivo restano assorbiti in ragione dell’accoglimento dei primi tre.
Il ricorso è accolto nei limiti indicati; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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