Accertamento induttivo puro e onere della prova dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 7714 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ad accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., fermo restando il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria. In tema di sanzioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso e il comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. La colpa si presume ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, con la conseguenza che la non punibilità ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 opera solo se il contribuente provi la provvista e la vigilanza sul mandato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un avvocato un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2006, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, redditi non dichiarati. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che evidenziava l’omessa dichiarazione per gli anni dal 2004 al 2008. L’Ufficio ricostruiva induttivamente il reddito dai compensi desunti dai modelli 770 dei clienti, rideterminando un maggiore valore della produzione e un reddito di pari importo.

Il contribuente impugnava l’atto eccependo l’errata determinazione del reddito, operata senza tenere conto dei costi, e l’inapplicabilità delle sanzioni per fatto del terzo, ovvero del commercialista incaricato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio riduceva le sanzioni del 50%, riconoscendo una corresponsabilità del professionista, e rigettava la doglianza sui costi ulteriori per difetto di prova. Proponeva quindi ricorso per cassazione il contribuente, resistendo l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, vertono sulla medesima questione: la legittimità dell’accertamento induttivo puro e la rilevanza dei costi sostenuti. La Corte rileva in via preliminare alcune imprecisioni del ricorso: l’anno d’imposta è il 2006 e non il 2004, il richiamo agli studi di settore è inconferente, e il ricorso contiene una insanabile contraddizione sulla necessità che l’accertamento si fondi o meno su presunzioni gravi, precise e concordanti.

Nel merito, i motivi sono infondati. A fronte della mancata presentazione della dichiarazione, l’Ufficio ha proceduto con il metodo induttivo puro. Secondo il consolidato orientamento della Corte, in ipotesi di omessa dichiarazione il ricorso all’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, è pienamente legittimo, fermo il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria (Cass. n. 29479 del 2018 e Cass. n. 26369 del 2019).

Quanto ai costi, la Corte osserva che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti in sede di accertamento, né ha indicato la percentuale di incidenza di tali costi. La censura è quindi priva di fondamento.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, dolendosi del mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del commercialista. Il motivo è infondato: in tema di sanzioni, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione ove non dimostri di aver vigilato sul professionista e il suo comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare l’inadempimento (Cass. n. 19422 del 2018). La colpa, del resto, si presume ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, come chiarito da Cass. n. 2139 del 2019.

La centralità dell’onere di vigilanza è confermata dall’arresto delle Sezioni Unite n. 28640 del 2021, secondo cui la non punibilità ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 opera ove il contribuente dimostri di aver fornito la provvista e di aver vigilato sul mandato. Nella specie tale prova è mancata, essendosi il ricorrente limitato a proporre denuncia. La CTR, pur avendo riconosciuto una corresponsabilità del professionista nella misura del 50%, aveva espressamente affermato la negligenza del contribuente; tale circostanza avrebbe dovuto condurre al rigetto totale del gravame. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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