Redditometro: valore indiziario delle dichiarazioni di terzi e necessità di prova dell’impiego delle disponibilità (Cass. civ. n. 7042/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la dichiarazione resa da un terzo in sede extraprocessuale (anche se trattasi del coniuge) non costituisce di per sé “idonea documentazione” ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, ma ha il valore probatorio di un mero elemento indiziario, che deve essere valutato dal giudice unitamente ad altri elementi, verificandone l’attendibilità e la convergenza. Il contribuente, per vincere la presunzione legale relativa, non può limitarsi a provare la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma deve fornire la prova documentale di circostanze sintomatiche che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, anche attraverso l’esibizione degli estratti conto bancari.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione un maggior reddito di € 20.764,00, determinato sulla base di spese per incrementi patrimoniali (acquisto di un immobile per oltre un milione di euro e di un quadriciclo per € 12.400,00). La Commissione tributaria provinciale di Frosinone e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio annullavano l’atto, ritenendo provata la disponibilità di fondi sulla base di dichiarazioni del marito e di documentazione bancaria. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia, rigettato il primo, e ha cassato la sentenza con rinvio. Con il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, la Cassazione lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della CTR, sebbene sintetica, raggiungesse il minimo costituzionale richiesto, non essendo meramente apparente o incomprensibile.
Con il secondo motivo, la Corte ha censurato l’erronea valutazione della prova da parte della CTR. Ha affermato che le dichiarazioni del marito, rese in sede extraprocessuale, non hanno valore di “prova documentale”, ma costituiscono un mero elemento indiziario, da valutare con cautela, tenuto conto del vincolo coniugale. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’attendibilità di tali dichiarazioni e la loro convergenza con altri elementi probatori, non potendo esse da sole costituire la prova della disponibilità dei fondi, tanto più in presenza di una somma (€ 351.000,00) di gran lunga inferiore al prezzo dell’immobile (oltre un milione di euro).
Con il terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto errata l’interpretazione della CTR, che aveva distinto tra “normali” ed “elevate” disponibilità, ritenendo per queste ultime meno rigoroso l’onere probatorio. La Suprema Corte ha ribadito che, per vincere la presunzione legale relativa di cui all’art. 38, il contribuente deve fornire la prova documentale non solo della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche di circostanze oggettive che dimostrino che tali redditi sono stati effettivamente utilizzati per sostenere le spese contestate. Tali circostanze possono essere provate, ad esempio, mediante estratti conto bancari che documentino la durata del possesso dei redditi e il loro collegamento con le spese sostenute. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera dimostrazione della disponibilità di fondi, senza richiedere la prova del loro impiego per gli acquisti contestati.
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