Inammissibile il ricorso che chiede riesame del fatto senza censurare la ratio (Cass. civ. Sez. III n. 26068 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un errore di sussunzione o di un vizio di attività, solleciti in realtà un riesame della fattispecie concreta o del compendio probatorio è inammissibile, perché l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito. Il motivo è ammissibile solo se identifica l’errore del giudice e ne offre una rappresentazione critica e specifica, confrontandosi analiticamente con la ratio decidendi. Qualora una questione implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto lo abbia fatto, a garanzia del principio di autosufficienza del ricorso. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti, mentre la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte va fatta valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Una società fiduciaria ha convenuto in giudizio due clienti per ottenere il pagamento del dovuto per l’attività prestata in forza di un contratto di amministrazione fiduciaria e rimpatrio di attività finanziarie. I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme versate a titolo di imposte e commissioni. Il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in ragione della domanda riconvenzionale; il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale, che ha accolto la domanda della fiduciaria e rigettato la riconvenzionale.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, respingendo l’appello dei clienti. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la nullità del contratto per sopravvenuto venir meno dell’oggetto e della causa e la violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento dei modelli F24.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. I ricorrenti sostengono che il mandato fiduciario si sarebbe estinto perché la cessione di una quota del capitale della società debitrice avrebbe reso di fatto inutile l’amministrazione dei capitali dall’estero. La Corte ritiene il motivo inammissibile: i ricorrenti non prospettano un errore di sussunzione, ma chiedono un riesame della fattispecie concreta.
La sentenza d’appello richiama la tesi dell’estinzione del mandato, ma un semplice richiamo non basta. Il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione implicante un accertamento di fatto deve allegare di averla dedotta davanti al giudice di merito e indicare in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis in ossequio all’autosufficienza del ricorso. La Corte richiama sul punto Cass., sez. V, n. 3473 del 2025, Cass., sez. lav., n. 18018 del 2024 e Cass., sez. 6-V, n. 32804 del 2019.
I ricorrenti, inoltre, non hanno censurato la ratio decidendi fondata sulla mancata revoca dell’incarico e sul versamento dell’imposta di bollo e delle commissioni fiduciarie. Il motivo è ammissibile solo se identifica l’errore del giudice offrendone una rappresentazione critica e specifica: senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, esso è inammissibile (Cass. n. 359 del 2005; Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017; Cass., sez. I, n. 22478 del 2018; Cass., sez. III, n. 1341 del 2024; Cass., sez. III, n. 9059 del 2025).
Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe attribuito ai modelli F24 un contenuto informativo che non avevano. Anche questa censura è inammissibile, perché mira a un riesame del compendio probatorio spettante al giudice del merito. Le Sezioni Unite n. 5792 del 2024 hanno precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, se il fatto probatorio è stato punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. Nel caso di specie i ricorrenti prospettano una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, attività riservata al giudice del merito, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono condannati in solido alle spese.
Nota della Redazione
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