Presunzione di irrisorietà della pretesa e condizioni personali della parte (Cass. civ. Sez. 2 n. 13756 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001, opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori, secondo il significato desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU. La locuzione “valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte” costituisce un ulteriore criterio di controllo dell’effettiva irrisorietà, già riscontrata in termini oggettivi, e non introduce un criterio di proporzionalità diretta tra il valore della domanda, in sé non bagatellare, e la situazione economico-finanziaria del ricorrente. Ne consegue che la condizione di società di capitali di rilevanti dimensioni economiche non può costituire un’automatica ragione di esclusione dal diritto all’indennizzo, salvo che la pretesa azionata nel giudizio presupposto non sia di ammontare particolarmente elevato.
Il Fatto
Con decreto del 12.05.2023, il magistrato designato della Corte d’appello di Napoli aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di euro 1.680,00 in favore di una società, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il Ministero aveva proposto opposizione, deducendo l’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio per l’irrisorietà della pretesa, ma la Corte territoriale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo il valore della pretesa (euro 6.352,16) non bagatellare e compensando le spese del giudizio di opposizione per la peculiarità della materia e la mancanza di precedenti univoci.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando prioritariamente il ricorso incidentale del Ministero, ha ricostruito il sistema delineato dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001, chiarendo che la presunzione di insussistenza del pregiudizio si fonda sull’irrisorietà oggettiva della pretesa, nozione da interpretare alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, e che la valutazione delle condizioni personali della parte opera come correttivo, consentendo di escludere la natura bagatellare anche di pretese di importo minimo quando la situazione economica del ricorrente sia deficitaria.
La Corte ha escluso la tesi del Ministero, secondo cui il riferimento alle condizioni soggettive potrebbe operare anche a favore dell’Amministrazione, determinando l’esclusione dell’indennizzo per le società di rilevanti dimensioni economiche. Una simile interpretazione, infatti, contrasterebbe con la natura di presunzione iuris tantum della regola e introdurrebbe un criterio di proporzionalità tra valore della domanda e capacità economica del ricorrente che il legislatore non ha previsto, finendo per escludere in via generalizzata le società patrimonializzate dal novero dei soggetti legittimati all’indennizzo.
Quanto al ricorso principale, la società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello. La S.C. ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato non apparente, avendo il giudice di merito chiaramente indicato l’elemento fondante la compensazione: la mancanza di precedenti univoci nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto del giudizio. Tale circostanza, alla luce della giurisprudenza di legittimità, integra una delle gravi ed eccezionali ragioni che, come da sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, giustificano la compensazione, in quanto l’incertezza giurisprudenziale sulla questione al momento dell’introduzione della lite incide sulla valutazione della soccombenza.
La Corte ha infine rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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