Inammissibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio dopo revocazione (Cass. civ. Sez. II n. 7161 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’omessa integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza interlocutoria ai sensi degli artt. 331, secondo comma, e 371-bis cod. proc. civ., entro il termine perentorio assegnato, determina la inammissibilità del ricorso. La declaratoria consegue di diritto all’accertamento dell’inutile decorso del termine, senza che rilevi la posizione processuale della parte nei cui confronti l’integrazione andava effettuata.
Il Fatto
La controversia traeva origine da una domanda di tutela possessoria, relativa a una servitù di passaggio sulla base di un’azione di reintegrazione. Il giudizio, definito in appello, era stato impugnato con ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente. Nelle more, un’ordinanza interlocutoria della Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte, assegnando un termine perentorio per l’adempimento.
La Motivazione della Corte
L’ordinanza interlocutoria aveva imposto ai ricorrenti l’onere di notificare il ricorso alla parte pretermessa, concedendo un termine perentorio di sessanta giorni. La cancelleria aveva tuttavia attestato l’inutile decorso del termine, senza che l’integrazione fosse stata eseguita. La Corte ha quindi richiamato il disposto degli artt. 331, secondo comma, e 371-bis cod. proc. civ., rilevando come la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione determini, di diritto, la inammissibilità del ricorso. La pronuncia si fonda sul principio per cui l’integrazione del contraddittorio costituisce un presupposto processuale indefettibile, la cui inosservanza preclude l’esame del merito.
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Nota della Redazione
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