Giudice ausiliario oltre le tabelle e prova della simulazione: mera irregolarità (Cass. civ. Sez. II n. 18551 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione adottata dal giudice ausiliario di Corte d’appello in una materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria non è affetta da nullità, salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam espressamente esclusi dall’art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941. In assenza di una specifica previsione di incompatibilità nella fonte primaria, la violazione delle regole di formazione delle tabelle prescritte dal CSM si traduce in una mera irregolarità, non incidendo sulla composizione dell’ufficio giudiziario. Al legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di legittima e che si avvale delle agevolazioni probatorie dell’art. 1417 cod. civ. devono riconoscersi, per il principio di parità delle armi, analoghe facoltà in capo ai convenuti, al limitato fine di offrire la prova contraria. La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non legittima la censura quando si risolva nella contestazione dell’apprezzamento delle emergenze probatorie riservato al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio unico di una figlia premorta del de cuius, agiva in giudizio nei confronti delle germane chiamate all’eredità per far accertare che i due atti pubblici di vendita stipulati dal nonno nel 1996 e nel 1997 dissimulavano in realtà delle donazioni. Chiedeva quindi la reintegrazione della propria quota di legittima, vantata in rappresentazione della madre, oltre all’accertamento delle somme di denaro appartenenti al de cuius.

Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non provata la natura liberale delle alienazioni ed emergendo piuttosto l’effettivo scambio del denaro. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione. Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per essere la causa stata decisa da un giudice ausiliario della Corte d’appello, nominato ai sensi della legge n. 98/2013, benché la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale. La Corte rileva che la fonte primaria non contiene alcuna specifica previsione di incompatibilità e che il limite invocato si rinviene soltanto nella delibera del CSM, il cui art. 193 vieta l’impiego dei giudici ausiliari nei procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis cod. proc. civ..

La Corte ribadisce che, quando un giudice onorario appartenente all’ufficio decida una causa che la ripartizione tabellare sottrae alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo, fuori dai casi espressamente esclusi dall’art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941. La decisione assunta in violazione delle tabelle organizzative non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario e nessuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi una semplice irregolarità. A sostegno richiama Cass. n. 19660/2016, Cass. n. 466/2016, che chiarisce come le circolari del CSM non possano introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge, e Cass. n. 727/2013. Il motivo è quindi infondato.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione degli artt. 115, 116 e 112 cod. proc. civ. in correlazione agli artt. 1417 e 2724 cod. civ., lamentando che le agevolazioni probatorie riconosciute al legittimario fossero state illegittimamente estese alle controparti. La Corte osserva che le censure si risolvono nella manifestazione dell’insoddisfazione del ricorrente verso la complessiva valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione logica e coerente del giudice di merito.

La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base degli esiti della CTU, che il prezzo pattuito non si discostasse significativamente dal valore di mercato, che gli acquirenti disponessero delle necessarie risorse economiche e che la prova testimoniale avesse confermato l’effettiva corresponsione del denaro. Quanto all’ammissione delle prove testimoniali in favore dei convenuti, la Corte rileva che si trattava di prove già ammesse in primo grado, non specificamente censurate con i motivi di appello.

Nel merito, una volta riconosciute le agevolazioni probatorie di cui all’art. 1417 cod. civ. al legittimario pretermesso, per il principio di parità delle armi deve riconoscersi analoga agevolazione ai convenuti al limitato fine di offrire la prova contraria. La prova testimoniale è stata inoltre ammessa su circostanze diverse dal contenuto del contratto, ovvero su comportamenti successivi idonei a rafforzare l’apparenza della vendita, per le quali non opera il limite dell’art. 1417 cod. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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