Opposizione all’esecuzione del terzo proprietario: litisconsorzio necessario col debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 6545 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione quanto il debitore. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal terzo contro il creditore procedente, il debitore assume la veste di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento sulla ricorrenza dell’azione esecutiva è destinato a produrre effetti diretti. La sentenza resa in un giudizio in cui il debitore non sia stato evocato è nulla e la nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. Il principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore, dovendo l’opposizione essere promossa contro di lui in proprio per l’eventualità in cui ritorni in bonis.
Il Fatto
Una contribuente acquistava un immobile dalla società venditrice, che si era impegnata a provvedere alla cancellazione di un’ipoteca iscritta sullo stesso a favore di una banca, a garanzia di un mutuo. La società venditrice restava inadempiente e veniva dichiarata fallita; il credito garantito da ipoteca veniva ceduto, nel tempo, ad altra società. La cessionaria notificava atto di precetto sia alla curatela fallimentare sia al terzo acquirente del bene. Quest’ultimo proponeva opposizione al precetto, che veniva accolta dal Tribunale; la società creditrice proponeva appello e la Corte d’appello, accogliendo il gravame, rigettava l’opposizione.
La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per l’assenza di contraddittorio con il debitore principale sin dal primo grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato sulla base del principio già affermato nella sentenza richiamata dalla ricorrente, resa tra le stesse parti in un giudizio “gemello”. Ha ribadito che, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore è parte necessaria del giudizio di opposizione all’esecuzione: l’accertamento sulla sussistenza dell’azione esecutiva nei confronti del terzo produce effetti immediati e diretti nei suoi confronti.
La Corte ha escluso che ostino a tale conclusione le argomentazioni della controricorrente. Ha precisato che il precedente richiamato dalla società, secondo cui il debitore non sarebbe litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, risulta superato dalla giurisprudenza successiva, sicché non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti al Primo Presidente. Ha inoltre chiarito che il litisconsorzio necessario non può essere escluso nel caso di opposizione a precetto, ove si controverta sull’“an” dell’espropriazione.
Quanto all’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente, la Corte l’ha respinta: la società non aveva prodotto la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., né la ricorrente aveva ammesso l’esistenza del giudicato. Richiamando il recente orientamento secondo cui la certificazione può trovare equipollente nell’esplicita ammissione della parte, la Corte ha rilevato che nella specie tale ammissione mancava, impedendo di dare rilievo al giudicato invocato; inoltre, un eventuale giudicato non potrebbe comunque rilevare in una controversia svoltasi a contraddittorio non integro.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nel contraddittorio anche della curatela fallimentare o di chi sia subentrato alla debitrice diretta, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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