Rigetto per relationem e portata del dispositivo integrato dalla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 26072 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella motivazione assunta a oggetto di censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della suo integrarsi con la motivazione, ove il primo non contrasti con la seconda e rechi una decisione, pur incompleta o indeterminata, chiaribile o integrabile dalle ragioni esposte, sì da dar luogo ad un’unica statuizione. Ne consegue che il rigetto generico delle domande, se il giudice del merito ha esaminato solo quelle effettivamente devolute con l’impugnazione, non integra motivazione apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. La valutazione dell’esito complessivo del giudizio ai fini delle spese, se argomentata sia pure in forma riassuntiva, è espressione di discrezionalità del giudice del merito e si colloca al di sopra del minimo costituzionale.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un fondo che assumeva gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio su terreno confinante di proprietà di un privato, conveniva quest’ultimo dinanzi al Tribunale, chiedendo accertarsi la sussistenza del diritto reale e delle turbative frapposte al suo esercizio, la condanna dell’avversario a rimuovere gli ostacoli e a non ostacolare i lavori di realizzazione e conservazione del tracciato, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni.
Il convenuto resisteva e proponeva domande riconvenzionali, tra cui l’estinzione della servitù. Il Tribunale accertava la servitù, ordinava la rimozione di due alberi da frutto e due pali in legno, imponeva di aprire i pannelli solari senza restringere la larghezza del passaggio pattuita in mt. 1,85 e consentiva l’esecuzione degli interventi, rigettando le altre domande. La Corte d’appello, in riforma, accertava che la servitù non prevedeva la costruzione di una rampa sul fondo servente, rigettava le domande della società e la condannava alle spese di entrambi i gradi, ritenendo l’appellante interamente vittorioso. La società ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione mancante, solo apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale aveva rigettato indistintamente tutte le domande senza esaminare quelle non oggetto di impugnazione.
La Corte muove dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, letta alla luce dell’art. 12 delle preleggi come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che risulti dal testo della sentenza, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La portata precettiva della sentenza va ricostruita dal confronto tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo impugnato contiene un rigetto generico, ma dal raffronto emerge che la Corte d’appello non ha esaminato né la domanda di accertamento della servitù, né quelle di inadempimento e di risarcimento, non devolute in secondo grado, soffermandosi sulla sola questione delle turbative e dell’esecuzione delle opere pattuite. Questa era stata oggetto di motivata impugnazione, sicché il rigetto va circoscritto entro tali limiti.
Conferma la lettura il primo capo del dispositivo, che presuppone l’esistenza del diritto reale. Il giudice del merito non doveva estendere la motivazione alle domande non devolute: il vizio denunciato, pertanto, non sussiste.
Il secondo motivo censura la condanna alle spese. La Corte rileva che il giudice ha espresso una valutazione dell’esito complessivo del giudizio — domanda infondata, motivi di appello fondati, parte vittoriosa — idonea a far conoscere le ragioni della decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’applicazione degli art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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