Il valore della “posta in gioco” limita l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 6054 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, il valore della cd. “posta in gioco” costituisce il limite massimo alla liquidazione dell’indennizzo, sicché non è riconoscibile una somma che, pur parametrata alla durata del giudizio presupposto, ecceda il valore della causa. È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando genericamente la violazione di norme di diritto, non indichi le specifiche disposizioni di cui lamenta l’inosservanza. In materia di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato trae origine dall’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto che aveva accolto la domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile, articolato in tre gradi e protrattosi per complessivi 28 anni, liquidando € 15.120 per ciascuno dei due istanti. Il Ministero aveva contestato l’eccessività della liquidazione rispetto al valore della causa presupposta, limitato a € 13.000. La Corte di Appello aveva parzialmente accolto l’opposizione, riducendo l’indennizzo a € 3.900 per ciascuno, parametrandolo al valore della “posta in gioco”, pari a € 3.250 per ciascuno dei quattro convenuti in rivendicazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione degli artt. 2-bis della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione EDU, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato il valore della “posta in gioco” come limite massimo, anziché come tetto invalicabile, per la liquidazione dell’indennizzo.

In via preliminare, la S.C. ha rilevato che la doglianza, rubricata genericamente come “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, non indicava le norme violate, onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve indicare le disposizioni, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, senza che la Corte possa sopperire con una ricerca esplorativa ufficiosa, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020.

Nel merito, la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano contestato la quantificazione della “posta in gioco” in € 3.250, derivante dalla ripartizione del valore della causa (€ 13.000) tra i quattro convenuti. Considerata la durata complessiva di 28 anni, l’indennizzo astrattamente liquidabile sarebbe stato superiore al limite, sicché l’importo riconosciuto di € 3.900, comprensivo della quota di un quinto spettante alla dante causa, non avrebbe potuto comunque essere superato.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la compensazione delle spese, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda non integra reciproca soccombenza, ma può giustificare solo la compensazione. Ha altresì escluso ogni sindacabilità della motivazione sulla sussistenza di giusti motivi, non implausibile e coerente con l’esito complessivo del giudizio, come da precedenti conformi (Sez. 2 n. 13827 del 2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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