Patto fiduciario su immobile e prova testimoniale: oneri del ricorrente (Cass. civ. Sez. II n. 26071 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il patto fiduciario avente ad oggetto un bene immobile, che si innesta su un acquisto compiuto dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno che opera sul solo piano obbligatorio. Tuttavia, il ricorrente che denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori deve indicare le circostanze oggetto di prova e dimostrare il nesso eziologico tra il rifiuto e l’errore addebitato al giudice di merito, oltre alla decisività della prova, così da consentire il controllo di legittimità. L’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito e la censura che presupponga una lettura diversa non intercetta la ratio decidendi, restando inammissibile. La motivazione è solo apparente quando, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione: il vizio non ricorre se il percorso logico è intelligibile.

Il Fatto

Nel 2019 il ricorrente convenne in giudizio l’ex coniuge davanti al Tribunale di Roma, chiedendo accertarsi che l’immobile era stato acquistato, ristrutturato e arredato con denaro proprio e che ne fosse dichiarata la proprietà, con restituzione del bene e degli arredi, indennità di occupazione e, in via subordinata, rimborso delle somme e indennità ex art. 2041 c.c.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8251/2023, respinse l’impugnazione. La Corte territoriale ritenne non provato il dedotto negozio fiduciario, inammissibile la prova per testi perché relativa a patti aggiunti o contrari al titolo di acquisto, e inidonea la documentazione, valorizzando la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere resa in sede di divorzio. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2721 c.c. e censura la qualificazione della domanda come interposizione fittizia anziché come intestazione fiduciaria. La Corte rileva che il ricorrente incentra la difesa sul tema della prova del patto fiduciario, dando per scontata l’esattezza della qualificazione, senza precisare perché l’interpretazione del giudice di merito sarebbe erronea, né quando e come il patto sia stato allegato quale causa petendi. La censura, quindi, non intercetta la ratio decidendi e non censura in radice l’interpretazione della domanda.

La Corte riconosce che per il patto fiduciario immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 6459/2020 e da Cass. n. 6811/2025. Ma il principio non giova al ricorrente: chi denuncia la mancata ammissione di prove deve indicare i mezzi istruttori, trascrivere le circostanze di prova e dimostrare il nesso eziologico con l’errore dedotto e la decisività, secondo Cass. n. 23194/2017. Le istanze richiamate attengono alla provenienza della provvista e all’estraneità della controparte, circostanze compatibili con la tesi dell’intestazione fittizia e di cui non è dimostrato il carattere dirimente.

Il secondo motivo deduce motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la semplice insufficienza della motivazione, come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e n. 8054/2014. Il vizio non è riscontrabile, avendo la Corte territoriale reso intelligibile il percorso logico.

Quanto all’omesso esame, il ricorrente non ha identificato un preciso fatto storico, salvo il preliminare, già menzionato nella sentenza, né gli ulteriori elementi richiesti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. La critica alla valutazione delle prove è poi inammissibile, perché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente un nuovo apprezzamento del merito.

Il terzo motivo lamenta la mancata pronuncia sull’usucapione dedotta dalla controricorrente. La Corte precisa che si trattava di un’eccezione, volta a ottenere la declaratoria di inammissibilità dell’azione avversaria: rigettate le domande attrici per ragioni assorbenti, il suo esame era divenuto superfluo, senza omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, se non sottoscritte personalmente dalla parte, non hanno efficacia confessoria, ma solo valore indiziario. Il ricorso è rigettato, con condanna ex art. 96 c.p.c. e ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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