Usucapione: la mera coltivazione del fondo non prova il possesso uti dominus (Cass. civ. Sez. II n. 26073 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e dunque non solo il corpus ma anche l’animus. In relazione a un fondo destinato ad uso agricolo, la mera coltivazione non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, poiché tale attività è compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non realizza l’esclusione dei terzi dal godimento del bene. Il giudice di merito deve inoltre impiegare particolare rigore nell’apprezzamento, anche probatorio, dei presupposti dell’acquisto a titolo originario, prevalente sul precedente titolo dominicale, in ragione del bilanciamento dei valori tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU.
Il Fatto
Due coniugi convennero in giudizio davanti al Tribunale di Paola alcuni soggetti, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni fondi siti in un Comune della provincia di Cosenza. Essi assumevano di averne avuto il possesso continuativo, pacifico e indisturbato per oltre venti anni, con regolare utilizzazione dei terreni.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, confermò il rigetto, disattendendo il primo e il quarto motivo di gravame e ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Uno degli originari attori, nel frattempo divenuto erede di entrambi i ricorrenti in primo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; i controricorrenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1158 e 1159-bis c.c., oltre a un preteso vizio di motivazione e all’omessa valutazione di un giudicato esterno. La Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto alla violazione di legge, il Collegio ha ribadito che l’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. impone al ricorrente non solo di indicare le norme asseritamente violate, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve essere espressamente richiamata. A tale onere il ricorrente non ha adempiuto: ha lamentato un errore di giudizio nell’apprezzamento delle risultanze processuali, censura che attiene al fatto e non all’interpretazione della norma. Tale vizio sarebbe stato deducibile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., peraltro precluso nel caso di specie per la ricorrenza di una decisione doppia conforme.
La Corte ha poi escluso la configurabilità delle singole violazioni denunciate: l’art. 115 c.p.c. non risulta violato in assenza di prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, e l’art. 116 c.p.c. non è invocabile se non si allega che il giudice abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione. In materia di usucapione, il Collegio ha richiamato i principi consolidati: la prova del possesso uti dominus non è integrata dalla mera coltivazione del fondo agricolo, compatibile con la detenzione per tolleranza o in forza di titolo convenzionale; e l’esigenza di bilanciamento dei valori tutelati dalla CEDU impone particolare rigore nell’apprezzamento probatorio dei presupposti dell’acquisto a titolo originario, prevalente sul precedente titolo dominicale.
Quanto al preteso giudicato esterno derivante da un separato giudizio in cui era stata esclusa la prova di un contratto di mezzadria, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato alcuna parte della pronuncia in cui si affermi che il potere di fatto sui terreni fosse stato esercitato uti domini, anziché con la mera tolleranza dei proprietari. La censura è dunque infondata. Parimenti infondata è la doglianza di motivazione apparente: alla luce della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale” e riguarda solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, esclusa la mera insufficienza. Nessuno di tali vizi ricorre, essendo il percorso argomentativo del giudice di merito pienamente percepibile.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omesso esame del secondo e terzo motivo di appello, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale non li ha omessi, ma li ha ritenuti assorbiti in senso improprio per effetto del rigetto degli ulteriori motivi, valutazione logicamente corretta perché l’eventuale accoglimento non avrebbe potuto sovvertire l’esito della decisione in assenza di prova del possesso utile. La mera reiterazione dei motivi assorbiti, senza dimostrarne il carattere dirimente, integra un “non motivo”, inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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