TARI dovuta per intero anno anche alle strutture alberghiere a gestione stagionale (Cass. civ. Sez. V n. 26142 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il presupposto impositivo si ricollega alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e alla sua attitudine a produrne, non all’uso effettivo nel corso dell’anno. L’uso stagionale dell’immobile, o la sua chiusura per alcuni mesi in forza di una licenza annuale, non integra la causa di esclusione dell’obbligo tributario prevista dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, che postula la sola obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile e non la mancata utilizzazione dipendente da scelte soggettive del detentore. Grava sul contribuente, che invochi riduzioni o esenzioni maggiori di quelle regolamentari, l’onere di provare la sussistenza delle relative condizioni. Il giudicato esterno formatosi su differenti annualità di imposta non vincola il giudice quanto all’attività interpretativa delle norme applicate.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un villaggio turistico in una località marittima della provincia di Lecce e ha impugnato l’avviso di pagamento TARI riferito a un’annualità in cui la struttura era rimasta aperta per circa sei mesi. La società sosteneva che, essendo l’attività esercitabile soltanto nel periodo consentito dalla licenza, per i restanti mesi l’immobile dovesse considerarsi obiettivamente inutilizzabile e dunque escluso dalla tassazione, con conseguente illegittimità della tariffa applicata in misura piena.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, ha riconosciuto la legittimità dell’avviso, applicando la sola riduzione del 10% prevista dal regolamento comunale per le attività stagionali e ricondotto il complesso alla categoria di tariffa degli alberghi con ristorante. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, avverso i quali il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte, in via preliminare, ha affrontato una questione di incompatibilità del giudice: il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. può comporre ed essere nominato relatore del collegio che decide ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., poiché la proposta non ha funzione decisoria.

Nel merito, il primo motivo è stato respinto anzitutto per il divieto di doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., che preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi quando le statuizioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. La Corte ha poi escluso qualsiasi efficacia espansiva del giudicato esterno invocato su differenti annualità: il punto comune alle cause si risolve in una questione di diritto, e l’attività interpretativa del giudice non può mai costituire vincolo per l’esegesi di altro giudice, difettando nel nostro ordinamento un principio di stare decisis.

Il secondo motivo è stato respinto richiamando il consolidato indirizzo per cui l’uso stagionale degli immobili non esclude il presupposto impositivo, legato alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti. La Corte ha escluso che la chiusura invernale integri l’obiettiva inutilizzabilità richiesta dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, non potendosi equiparare il mancato utilizzo di fatto alla non utilizzabilità obiettiva. Il titolare di struttura con licenza annuale avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale, e comunque non ha provato il diritto a un’esenzione o a una riduzione superiore al 10% riconosciuto dal regolamento comunale, rimesso alla discrezionalità dell’ente.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto. La Corte ha ribadito l’ampia discrezionalità del Comune nella determinazione delle tariffe ex art. 68 d.lgs. n. 507/1993, potendo questi prevedere sottocategorie nell’ambito della medesima tipologia di utenza, come quella degli alberghi con o senza ristorante. La riconduzione del villaggio turistico alla categoria degli alberghi-ristoranti è coerente con la classificazione legislativa delle attività caratterizzate da vocazione turistica e ricettiva. Non è pertinente, nel caso concreto, il principio della diversificazione della tariffa per unità immobiliari strutturalmente autonome, poiché il villaggio turistico si connota per la gestione unitaria di una pluralità di servizi dedicati all’ospitalità.

Il quarto motivo, infine, è stato respinto sul rilievo che la nuova disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotta dalla legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022; inoltre, nella materia dei rifiuti, la prova dell’esistenza di riduzioni o esenzioni incombe sul contribuente. Da qui la condanna al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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