Registro: sentenza che dispone il differimento della divisione tassata in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 2435 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, la sentenza non definitiva che dispone esclusivamente il differimento della divisione e rimette la causa in istruttoria, senza immediatamente definire aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 8, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Detto provvedimento, non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, è soggetto alla tassazione in misura fissa prevista dalla lettera d) della medesima disposizione tariffaria.
Il Fatto
In seguito alla registrazione di una sentenza parziale emessa dal Tribunale di Forlì, l’Agenzia delle Entrate notificò avvisi di liquidazione con i quali recuperava l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, calcolata sul presuntivo valore del bene oggetto del giudizio di scioglimento della comunione. I contribuenti impugnarono gli avvisi e i ricorsi furono accolti dal giudice di prime cure. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando l’esito, escluse che la sentenza avesse natura dichiarativa, attribuendo alla stessa una valenza meramente “cautelare”, con conseguente applicazione della misura fissa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione di cause connesse, richiamando il principio per cui il relativo rigetto implicito costituisce provvedimento ordinatorio fondato su valutazioni di mera opportunità, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 2245 del 2015.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema impositivo previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dall’art. 8 della Tariffa allegata, il quale differenzia il prelievo a seconda che l’atto giudiziario realizzi il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, comporti l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, ovvero non rechi alcuno di questi effetti.
Richiamando la sentenza non definitiva in oggetto, la Corte ne ha osservato il contenuto dispositivo: il Tribunale, infatti, si era pronunciato solo sull’opportunità o meno del differimento richiesto, rimettendo la causa in istruttoria per la vendita. Ha escluso che tale pronuncia avesse definito aspetti controversi fondamentali della divisione, come nel precedente n. 26341/2021 invocato dall’ufficio finanziario. La pronuncia, non incidendo immediatamente su posizioni di diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, andava pertanto ricondotta all’ipotesi residuale della lettera d), con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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