Esenzione IMU enti pubblici in comodato e interpretazione autentica del 2023 (Cass. civ. Sez. V n. 26139 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esenzione dal tributo locale sugli immobili degli enti pubblici, l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, letto alla luce dell’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023 di interpretazione autentica, consente il riconoscimento del beneficio anche quando l’immobile è concesso in comodato ad altro ente, purché il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al comodante e svolga nell’immobile, con modalità non commerciali, le attività tassativamente previste. L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum, senza che l’ente impositore debba esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione. Il mancato utilizzo dell’immobile per volontà del proprietario è circostanza irrilevante ai fini esentativi.

Il Fatto

Una Regione impugnava, con separati ricorsi poi riuniti, tre avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per le annualità 2015, 2016 e 2017, relativi a immobili di sua proprietà: un centro servizi culturali con biblioteca concessa in comodato a un’Università, un’ex centrale del latte in comodato all’Agenzia delle dogane, un ex frigomacello, un ex hotel e un immobile già sede di organizzazioni culturali. La pretesa impositiva ammontava a somme superiori a seicentomila euro per ciascuna annualità. La Regione deduceva il difetto di motivazione degli atti e la sussistenza dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) o, in subordine, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992.

La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale confermava, escludendo il vizio motivazionale e negando nel merito l’esenzione per tutti i cespiti: assenza di collegamento tra possessore e utilizzatore, mancata prova della destinazione istituzionale e dell’inagibilità igienico-sanitaria per le annualità contestate. La Regione ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa carenza motivazionale degli avvisi. Il motivo è inammissibile prima che infondato: in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., chi censura il giudizio sulla congruità della motivazione dell’atto impositivo deve trascriverne i passi salienti e allegare l’atto, indicando dove è collocato nel fascicolo di merito. La ricorrente non vi ha provveduto.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e la giurisprudenza sulla provocatio ad opponendum: l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. L’ente impositore non deve illustrare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, spettando al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. La censura confonde inoltre il piano della validità dell’atto con quello del riscontro probatorio dei fatti.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ricostruisce la cornice normativa: l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, le cui condizioni di applicazione sono cumulative, è stato integrato dall’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, che estende il beneficio anche agli immobili concessi in comodato a ente funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. La Corte individua i requisiti: natura non commerciale di comodante e comodatario, collegamento tra gli enti e svolgimento esclusivo delle attività agevolate con modalità non commerciali.

Quanto all’inagibilità, l’art. 13, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 201/2011 consente la riduzione del cinquanta per cento solo per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, con i requisiti desumibili dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Il mancato utilizzo dipendente dalla volontà del proprietario resta circostanza irrilevante. Nel caso concreto la sentenza d’appello ha accertato l’assenza di prova sullo stato dei cespiti per le annualità contestate e sull’effettivo collegamento con gli enti utilizzatori, con valutazione di fatto non sindacabile.

Il terzo motivo, per omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile per il divieto di doppia conforme e perché mira a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo, sulla condanna alle spese in favore dell’ente assistito da propri funzionari, è infondato: la disciplina tributaria, dall’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992 all’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, del d.lgs. n. 156/2015, ha sempre riconosciuto la ripetibilità delle spese con la riduzione del venti per cento. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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