Interposizione fittizia di società: la prova del totale asservimento e le sanzioni all’interponente (Cass. civ. Sez. 5 n. 5205 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a una società di capitali qualora sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La prova dell’interposizione non richiede un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio dello strumento societario. L’irrogazione delle sanzioni, in tale ipotesi, avviene direttamente in capo all’interponente in relazione al proprio rapporto fiscale e non alla società, con esclusione dell’applicazione dell’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003. La valutazione degli indizi da parte del giudice di merito deve essere globale e non atomistica, ed è censurabile in cassazione per violazione dell’art. 2729 c.c. ove non effettuata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui contestava a una società la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e riqualificava la natura giuridica di un’altra società a responsabilità limitata in società di fatto, ritenendo che la forma societaria fosse stata usata come mero schermo per realizzare profitti personali illeciti da parte dei soci. L’Ufficio imputava quindi i redditi prodotti ai soci, quali effettivi possessori, ai sensi dell’art. 5 del TUIR. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; in appello, il giudice di secondo grado confermava la sentenza nei confronti della società ma la riformava in favore della socia persona fisica, ritenendo non provato l’abuso dello schermo societario. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata. Richiamati i principi in materia di nullità della sentenza per error in procedendo, il Collegio ha rigettato il motivo, ritenendo che la pronuncia del giudice di appello avesse reso chiaro l’iter logico seguito, non incorrendo nel vizio denunciato.
Nel merito delle altre censure, la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina dell’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per la sua ampiezza, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. Il possesso del reddito “per interposta persona” rappresenta il fatto ignoto che l’Ufficio deve provare, anche tramite indizi. È stato quindi affermato il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare il totale asservimento della società interposta all’interponente, con la possibilità di avvalersi anche di elementi indiziari. In tal caso, la prova del rapporto di interposizione non richiede necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso deviante di un legittimo strumento giuridico.
Sul piano sanzionatorio, la Corte ha precisato che, in caso di traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37 cit., la fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 del d.L. n. 269 del 2003. Il contribuente non riveste la posizione di amministratore, ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società, sicché le sanzioni trovano il loro diretto riferimento nella sua condotta e nel suo specifico rapporto fiscale.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto mal governo dei principi in materia di prova presuntiva, non valutando in un giudizio globale tutti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, quali la totale riconducibilità della società alla medesima famiglia, la mancata percezione di compensi o utili da parte dei soci e la loro dichiarazione di redditi irrisori. Tale vizio del ragionamento presuntivo si era riflesso anche sul piano sanzionatorio. La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo del ricorso incidentale, non avendo la parte indicato quale fosse la direzione provinciale competente per territorio.
Nota della Redazione
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