Notifica alla P.A. tramite funzionario delegato e decorrenza termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26171 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, eseguita in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012, deve recare l’indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari. A costoro sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, e l’onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo della notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario. Pertanto la notifica telematica effettuata presso il domicilio digitale eletto, ma non indirizzata al funzionario delegato, non è idonea a far decorrere il termine breve.

Il Fatto

Una docente di scuola secondaria di secondo grado agisce per ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali della provincia di residenza, previo riconoscimento del punteggio spettante per il servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’appello, su impugnazione del Ministero, la rigetta.

Nell’accogliere l’appello, la Corte territoriale disattende l’eccezione di tardività dell’impugnazione. La sentenza di primo grado era stata notificata all’indirizzo PEC dell’ufficio scolastico provinciale, ma in primo grado il Ministero si era costituito a mezzo di funzionario delegato ex art. 417-bis cod. proc. civ.; di qui la ritenuta inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve e la tempestività dell’appello rispetto al termine lungo fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. La docente ricorre in cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata indicazione, nella memoria di costituzione di primo grado, del nome del funzionario delegato; sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle norme sul domicilio digitale, che imporrebbero di notificare alle pubbliche amministrazioni presso l’indirizzo PEC eletto.

La Corte dichiara il motivo infondato e richiama la propria giurisprudenza costante: la notifica telematica della sentenza alla P.A. costituita tramite dipendenti deve recare l’indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, poiché ad essi sono attribuite le capacità connesse alla qualità di difensore e l’onere sulle modalità di esecuzione non incide sull’individuazione del destinatario. Vengono citate, tra le più recenti, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 288 del 06.01.2026 e Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31839 del 05.12.2025.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha dato atto della costituzione a mezzo di funzionario delegato e ha coerentemente escluso l’idoneità della notifica eseguita al solo indirizzo PEC dell’amministrazione. Le censure sulla mancata indicazione del nominativo nell’intestazione della memoria e sulla sua ricavabilità dalla sottoscrizione sono respinte: nessuna norma impone l’indicazione nell’intestazione, e lo stralcio della memoria riprodotto dalla stessa ricorrente mostra in modo inequivoco il nome del funzionario e la sua sottoscrizione autografa, distinti da quelli del dirigente.

Quanto alla mancanza della delega, essa integra un vizio di rappresentanza sanato dalla mancata tempestiva eccezione della controparte, che non ha indicato in quale grado e in quali termini l’eccezione sarebbe stata proposta. La Corte precisa poi che l’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, ratione temporis vigente, riguarda le modalità di esecuzione della notificazione, non il destinatario, che resta il soggetto rivestito della qualità di difensore in primo grado. La notifica, pur eseguita presso il domicilio digitale eletto, non ha quindi messo il titolare del potere di difesa e impugnazione in condizione di conoscere la sentenza in tempo per impugnarla nel termine breve.

Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato. La conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. giustifica la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Le censure di merito introdotte con l’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. sono dichiarate inammissibili, perché l’istanza è funzionale solo a chiedere la decisione in camera di consiglio e non può veicolare motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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