Riduzione delle donazioni coeve e reintegrazione in natura della legittima (Cass. civ. Sez. II n. 26170 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale sia anteriore, si riducono in proporzione al loro valore, applicandosi analogicamente l’art. 558 c.c. dettato per le disposizioni testamentarie. La proporzione che la norma intende preservare non riguarda il complesso delle liberalità ricevute dai beneficiari, bensì le sole disposizioni che devono contribuire pro quota alla reintegrazione della legittima. Nell’azione di riduzione, una volta accertata la lesione, il legittimario ha diritto alla reintegrazione in natura sul bene oggetto dell’atto lesivo, senza necessità di specifica domanda, essendo l’azione di per sé diretta a rimuovere gli effetti della liberalità. La quota di riduzione è un parametro di calcolo determinato con i valori al tempo dell’apertura della successione; le variazioni di valore successive si riversano sul legittimario solo entro quella quota.

Il Fatto

La controversia ereditaria per lesione di legittima ha coinvolto quattro figli e il coniuge superstite, con più giudizi riuniti definiti in primo grado dal Tribunale di Agrigento. Il primo giudice aveva incluso nel relictum quote societarie oggetto di legato, qualificato come donazione simulata il trasferimento di ulteriori quote e operato la riduzione per equivalente.

La Corte d’appello, riformata la composizione del relictum e del donatum, ha ridotto la sola disposizione testamentaria e poi la donazione più recente in misura proporzionale, disponendo la reintegrazione in natura delle quote in favore dei legittimari attori. Contro tale pronuncia il donatario soccombente ha proposto ricorso principale e la parte attrice ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccepito giudicato interno. L’acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. presuppone l’autonomia del capo non impugnato rispetto a quello oggetto di gravame. Poiché l’appello aveva investito la composizione della massa ex art. 556 c.c., il capo relativo alla misura e ai modi della riduzione, legato alla riunione fittizia da nesso di causalità imprescindibile, è caducato e doveva essere rideterminato integralmente.

Sul metodo di riduzione, il Collegio ribadisce che le donazioni non si riducono proporzionalmente come le disposizioni testamentarie, ma secondo l’art. 559 c.c., risalendo dalle anteriori. Solo le donazioni coeve, non distinguibili cronologicamente, si riducono in proporzione al valore. La proporzione tutelata dall’art. 558 c.c. opera tra le disposizioni che contribuiscono alla reintegrazione, non tra il complesso delle liberalità ricevute. L’azione di riduzione non impone litisconsorzio necessario: esperita contro un solo donatario, opera nei suoi limiti, senza che il legittimario possa recuperare a suo scapito quanto avrebbe potuto ottenere dagli altri.

Quanto alla modalità della reintegrazione, la Corte distingue la collazione, che di regola avviene per imputazione, dall’azione di riduzione, che attribuisce al legittimario il valore della lesione in natura sul bene oggetto dell’atto lesivo. Il donatario non può essere costretto a liquidare in denaro contro la propria volontà. Il principio della quota legittima in natura non si applica alla donazione indiretta; nel caso di specie, tuttavia, si è in presenza di donazioni simulate, riconducibili alla disciplina della donazione, con conseguente applicabilità dell’art. 560 c.c., dettato per l’immobile ma estensibile ai beni mobili, comprese le quote sociali.

Infine, il valore del bene si determina al tempo dell’apertura della successione; le variazioni successive non incidono sulla misura della riduzione, ma si riflettono sul legittimario entro la quota astratta. Il deprezzamento delle quote imputabile al donatario, intervenuto dopo l’apertura, resta estraneo all’ambito della riduzione. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, perché mera riproposizione di censure d’appello e riferito a sentenza non definitiva non impugnata né tempestivamente riservata.

Nota della Redazione

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