Omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16999 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. La configurabilità del dolo di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ., quale causa di sospensione della prescrizione, richiede uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito. La mera omissione dichiarativa non integra, di per sé, l’ipotesi normativa. Ne deriva la cassazione della sentenza che abbia ritenuto sussistente la sospensione senza motivare sul punto.

Il Fatto

Un avvocato proponeva domanda di accertamento negativo del credito vantato dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata. La pretesa contributiva trovava origine nella mancata compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 14.01.2022, confermava la pronuncia, ritenendo che l’omessa compilazione del quadro avesse determinato a carico dell’Istituto una vera e propria impossibilità di agire, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ.. Il ricorrente contesta che la mancata compilazione del quadro RR possa integrare l’impossibilità di agire posta a fondamento della sospensione prescrizionale.

Il motivo è fondato. La Corte chiarisce che il dolo richiesto dall’art. 2941 n. 8 cod. civ. non può essere desunto automaticamente dall’omessa indicazione dei redditi da assoggettare a contributo.

La configurabilità dell’occultamento doloso del debito contributivo esige, al contrario, uno specifico accertamento in fatto, volto a verificare l’effettiva intenzione del debitore di nascondere la propria posizione all’ente creditore. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza recente, indicata in Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023.

Nel caso di specie tale accertamento è mancato del tutto. I giudici di merito hanno ricostruito la sospensione della prescrizione su un presupposto puramente oggettivo, senza indagare l’elemento soggettivo. La sentenza impugnata è quindi viziata sul punto.

Il secondo motivo, con cui si censura l’omessa pronuncia sull’annullamento delle sanzioni, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte cassa la pronuncia per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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