L’invalidità dell’iscrizione a ruolo non esonera dall’accertamento del credito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19110 dell’11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione ad avviso di addebito per contributi previdenziali, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per difetto del provvedimento esecutivo di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, non esonera il giudice dall’accertare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva. L’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, sicché il giudice è tenuto a verificarne la sussistenza nell’an e nel quantum, anche in assenza di una specifica domanda riconvenzionale dell’ente previdenziale. Non integra, pertanto, ultrapetizione la pronuncia di condanna dell’opponente al pagamento del credito risultante dall’atto impugnato, trattandosi dell’esito fisiologico del giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l’opposizione proposta dalla contribuente avverso l’avviso di addebito notificato dall’INPS per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti. L’avviso traeva origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, rettificativo della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno, che la contribuente assumeva essere stato annullato con sentenza della Commissione tributaria provinciale, comunque non definitiva. La Corte d’appello di Catania, accertata la pendenza del giudizio tributario, dichiarava la nullità dell’avviso di addebito per violazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, ma riteneva comunque di dover accertare la fondatezza dell’obbligo contributivo, condannando l’appellante al pagamento delle somme richieste.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare i motivi di ricorso, ha rigettato la tesi della contribuente secondo cui la nullità dell’avviso di addebito, conseguente alla mancanza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, avrebbe dovuto comportare l’integrale caducazione della pretesa. Ha invece condiviso l’impostazione della Corte territoriale, la quale aveva correttamente applicato i princìpi elaborati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riscossione di contributi mediante cartella o avviso di addebito (Cass. n. 12311/1997, Cass. n. 12333/2015, Cass. n. 14149/2012, Cass. n. 12025/2019).
La Suprema Corte ha chiarito che la deduzione circa l’esecutività della sentenza tributaria favorevole al contribuente, ai sensi dell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, non scalfisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che muove dall’accertata pendenza dell’appello tributario e dalla conseguente mancanza di definitività dell’accertamento al momento della notifica dell’avviso. L’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, pertanto, non è di per sé sufficiente a determinare il venir meno dell’obbligazione contributiva, ove questa risulti fondata nel merito.
Quanto alla dedotta ultrapetizione, la Corte ha escluso che la condanna dell’opponente al pagamento del credito, in assenza di una domanda riconvenzionale dell’INPS, integri una pronuncia oltre i limiti della domanda. L’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, sicché il giudice è comunque tenuto a verificarne la fondatezza. La pronuncia di condanna rappresenta pertanto l’esito fisiologico dell’accertamento della sussistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 1558/2020; Cass. n. 6753/2020).
Il ricorso è stato, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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