Mancata segnalazione INPS e revoca sgravi contributivi per irregolarità accertata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9015 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, il possesso del DURC, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio da parte dell’istituto previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovute in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi gravanti sul datore di lavoro. Il DURC, infatti, non ha valore costitutivo ma è atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale. La richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per un periodo in cui risulti accertata un’irregolarità contributiva non discende da una presunta retroattività del DURC, ma dal suo valore di accertamento, necessariamente ex post, di una condizione che è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva dichiarato legittimo l’avviso di addebito notificato a una società per il recupero di sgravi contributivi fruiti in assenza dei requisiti di legge. L’istituto previdenziale aveva contestato la regolarità contributiva della società, emettendo note di rettifica per complessivi € 85.194,70 relativi a diversi periodi contributivi compresi tra il 2015 e il 2017.
I giudici territoriali avevano ritenuto che l’azienda non versasse in una condizione di regolarità costante, avendo accumulato debiti contributivi risalenti fino al 2016, con versamenti alternati a ritardi, rateizzazioni e definizioni agevolate. L’invito a regolarizzare era rimasto inevaso, circostanza che aveva indotto la Corte a ritenere legittimo il recupero integrale dei benefici, nonostante la società fosse stata privata del DURC solo dall’aprile 2018. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione S.C.C.I., per difetto di specificità, non avendo riportato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado né indicato dove e quando avesse proposto analoga censura in appello. Nel merito, la censura è stata comunque ritenuta infondata, poiché la spendita del nome del rappresentato nell’atto iniziale della lite non deve essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo.
Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati infondati. La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 30273/24 e Cass. n. 27107/18, secondo cui il DURC non ha natura costitutiva, ma costituisce atto di certazione del rapporto previdenziale, con la conseguenza che la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non rende inesigibili le differenze contributive, rimanendo demandata al giudice la verifica della reale situazione contributiva.
Nella specie, le irregolarità erano state accertate dalla Corte d’appello e non contestate dalla società, la cui difesa si era limitata ad affermare che il DURC era presente fino al febbraio 2018. I giudici di legittimità hanno precisato che la richiesta di pagamento degli sgravi per il periodo di irregolarità non deriva da una presunta retroattività del DURC, ma dal suo valore di accertamento, necessariamente successivo, di una condizione che è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio, come già chiarito da Cass. n. 12591/2024.
La Corte ha infine escluso la rilevanza, nella vicenda, dei profili oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 6286/26, anch’essa in tema di revoca degli sgravi, non ricorrendo i presupposti considerati da quel provvedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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