Disconoscimento generico delle copie e querela di falso sulla notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26199 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere operato con clausole di stile o formule generiche, ma richiede una contestazione chiara e circostanziata, con l’indicazione specifica del documento e degli aspetti per i quali si assume la difformità dall’originale. La mancata produzione dell’originale da parte del produttore non esonera il contestante dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia, quando questa sia assistita da fede privilegiata. La comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca notificata tramite PEC in formato .pdf è validamente effettuata, e la relata di notifica di raccomandata ordinaria, in quanto atto pubblico, può essere contestata solo mediante querela di falso. La questione relativa alla mancanza di marca temporale, implicando un accertamento di fatto non esaminato dal giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità se il ricorrente non ne allega l’avvenuta deduzione nei gradi precedenti.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione contro la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, notificatale tramite PEC il 15 marzo 2017, per crediti vantati da Inps, Inail e agente della riscossione. Il primo giudice respingeva l’opposizione; la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame, ritenendo regolare l’invio in formato .pdf, generico il disconoscimento dei documenti prodotti dagli enti e tempestivamente interrotta la prescrizione dei crediti.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, censurando rispettivamente l’omessa considerazione della mancanza di marca temporale, l’inefficacia del disconoscimento e la necessità della produzione degli originali prima della querela di falso, nonché l’effetto interruttivo attribuito a un’iscrizione di fermo amministrativo mai comunicata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Quanto alla dedotta mancanza della marca temporale, si tratta di questione non affrontata nella sentenza impugnata e implicante un accertamento in fatto: il ricorrente, per non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto (Cass. n. 3473 del 2025, Cass. n. 32804 del 2018, Cass. n. 28480 del 2005). L’onere non risulta assolto.
Anche la censura sulle modalità di contestazione dei documenti è inammissibile per difetto di specificità. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole generiche, quali “impugno e contesto”, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione del documento e degli aspetti di difformità (Cass. n. 7775 del 2014, Cass. n. 800 del 2026). Il brano della memoria riprodotto in ricorso non soddisfa tali requisiti.
Il secondo motivo è infondato. Esclusa l’efficacia del disconoscimento, non era insorto a carico delle controparti l’onere di produrre gli originali. La Corte ribadisce che la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia (Cass. n. 24281 del 2026, che richiama Cass. n. 32219 del 2018 e Cass. n. 8718 del 2023): la produzione in copia delle relate di notifica degli atti presupposti non impediva alla società di proporre querela.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità perché non si confronta con la ratio della decisione. La sentenza impugnata ha individuato gli atti interruttivi della prescrizione nelle cartelle e negli avvisi notificati, nella comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 20 febbraio 2015 e nella comunicazione via PEC del 15 marzo 2017, intervenuta entro il quinquennio. Il motivo non considera tale ragionamento, limitandosi a richiamare la contestazione delle cartelle, e si traduce in un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. (Cass. n. 9059 del 2025, Cass. n. 1341 del 2024, Cass. n. 17330 del 2015).
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente, e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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