Litispendenza esclusa se la causa pende davanti allo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13001 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra litispendenza in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 cod. proc. civ., l’ipotesi in cui la causa sia già pendente presso lo stesso ufficio giudiziario e, in esito alle vicende processuali, risulti pendente in gradi diversi. In tale evenienza trovano applicazione le norme sulla riunione dei procedimenti e non quelle sulla litispendenza. Il giudice che abbia erroneamente dichiarato la litispendenza deve proseguire il giudizio, con cassazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di erede, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato la litispendenza. Il giudice di merito aveva ravvisato il presupposto in un altro giudizio, già promosso davanti al medesimo tribunale e poi approdato in appello e in cassazione. Il ricorrente invoca gli artt. 39, 40, 295 e 324 cod. proc. civ. e deduce che la litispendenza è stata dichiarata dal giudice prevenuto e non da quello successivamente adito.
La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il Collegio, esaurita la camera di consiglio, si è riservato il termine per il deposito del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui si censura l’attribuzione della litispendenza al giudice preventivamente adito. Il rilievo decisivo è di qualificazione: la fattispecie non è riconducibile alla litispendenza in senso tecnico. La causa era già pendente presso lo stesso ufficio; ciò esclude l’operatività dell’art. 39 cod. proc. civ. e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27846 del 12/12/2013.
La sovrapposizione tra procedimenti davanti al medesimo ufficio richiama piuttosto le norme sulla riunione, non quelle sulla litispendenza. Il dato ulteriore è che la causa è oggi pendente in gradi diversi: tale circostanza conferma l’insussistenza del presupposto tecnico della litispendenza.
Ne discende l’inammissibilità del regolamento per come prospettato dal P.M.? La Corte non vi aderisce: in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere cassata. Il processo deve proseguire davanti al giudice adito, che ha erroneamente dichiarato la litispendenza, con prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma.
Il principio di diritto è quindi di doppia portata: sul piano sostanziale-processuale, esclude la configurabilità della litispendenza quando i procedimenti pendono davanti allo stesso ufficio; sul piano degli effetti, impone la cassazione del provvedimento che quella litispendenza abbia dichiarato e la prosecuzione del giudizio davanti al giudice che l’ha erroneamente pronunciata.
Nota della Redazione
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