Disconoscimento di fotocopie di avvisi di ricevimento e querela di falso (Cass. civ. Sez. V n. 26200 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l’atto notificato può essere prodotta in giudizio anche senza autenticazione. Ove non sia ritualmente e tempestivamente disconosciuta ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ., ad essa compete la stessa efficacia dell’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., restando precluso al giudice sostituirsi alla parte nel disconoscimento. Viceversa, la fotocopia ritualmente e tempestivamente disconosciuta, in difetto di produzione dell’originale, non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. e la mancata produzione dell’originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso. Resta invece necessaria la querela di falso qualora si contesti non la conformità della copia, ma l’esistenza stessa del documento, onde rimuoverne l’efficacia probatoria di scrittura privata. Il disconoscimento, inoltre, non determina automaticamente l’inefficacia probatoria della copia, ben potendo il giudice accertarne la conformità all’originale anche aliunde, comprese le presunzioni.

Il Fatto

Una società contribuente impugna l’avviso di intimazione di pagamento emesso a seguito di diverse cartelle esattoriali relative a tributi erariali per gli anni 2001-2004, per un importo complessivo di euro 74.970,11. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio conferma la decisione di primo grado.

Il giudice di appello ritiene le presupposte cartelle regolarmente notificate e l’avviso di intimazione non autonomo atto impositivo. Quanto all’eccezione di disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento, la ritiene infondata, perché dalla semplice visione delle fotocopie emerge la completezza degli elementi identificativi. La società propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; nel corso del giudizio deposita memoria chiedendo l’estinzione parziale per avvenuta definizione agevolata di uno dei carichi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la richiesta di estinzione parziale. La società ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, con istanza accolta dall’agente della riscossione e versamento della prima rata. Ai sensi dei commi richiamati, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e l’estinzione è dichiarata d’ufficio. Il giudizio è pertanto estinto per cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella ivi indicata, con inefficacia dei provvedimenti di merito non passati in giudicato.

Residua l’interesse all’esame del motivo per gli altri carichi. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. per avere la CTR rigettato il disconoscimento delle copie degli avvisi di ricevimento, omettendo la valutazione dell’oggetto specifico e l’accertamento di conformità agli originali.

La Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche e si applica tanto alla conformità quanto all’autenticità di scrittura o sottoscrizione, con rinvio agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. La copia non autenticata si ha per riconosciuta se non disconosciuta in modo specifico e non equivoco. Il disconoscimento richiede una dichiarazione di chiaro contenuto, che indichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale; non bastano clausole generiche. Tuttavia esso non preclude al giudice di accertare la conformità anche attraverso presunzioni.

Quanto all’avviso di ricevimento, la Corte ne ribadisce la natura di atto pubblico: esso prova, fino a querela di falso, la consegna, purché l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario e vi sia apposta una sottoscrizione, ancorché illeggibile. Questi principi valgono però quando è depositato l’originale. Per la copia fotostatica vale la regola opposta: in caso di disconoscimento rituale e tempestivo, la fotocopia dell’avviso di ricevimento non ha l’efficacia dell’atto pubblico e la mancata produzione dell’originale esonera dall’onere della querela di falso. Diverso è il diniego di originale, che contesta l’esistenza stessa del documento e richiede la querela di falso.

Nel caso concreto il giudice di appello ha ritenuto il disconoscimento sostanzialmente generico, apprezzando l’efficacia rappresentativa delle fotocopie; né risulta che la società abbia proposto querela di falso. Il motivo è quindi infondato e, per i restanti carichi, il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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