Decadenza biennale art. 29 d.lgs. 276/03 non applicabile all’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7691 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo antecedente alle modifiche del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2012, si applica al solo lavoratore e non anche all’INPS. La pretesa contributiva dell’ente previdenziale nei confronti del committente, in regime di responsabilità solidale per l’appalto, resta soggetta esclusivamente al termine di prescrizione. La distinzione si fonda sull’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva: la prima è indisponibile, fa capo all’ente previdenziale ed è commisurata alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un appalto affidato da una società committente a una cooperativa. L’INPS aveva emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi e sanzioni, chiedendo alla committente il versamento in via solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La committente si era opposta.

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna aveva accolto l’opposizione, rilevando la decadenza biennale dell’azione dell’ente, poiché la notifica dell’avviso di addebito era avvenuta oltre i due anni dalla cessazione del contratto d’appalto. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. L’ente sostiene che la decadenza biennale riguardi l’azione del lavoratore, non la propria pretesa contributiva, per la quale continua a valere il solo termine di prescrizione quinquennale.

Il secondo motivo censura la medesima norma e gli artt. 2964, 2966 e 2967 cod. civ., assumendo che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale, quale il verbale ispettivo.

La Corte giudica fondato il primo motivo e assorbe il secondo. Richiama un orientamento consolidato secondo cui il termine biennale in questione, nel testo applicabile ratione temporis, si applica al solo lavoratore e non all’INPS, la cui azione è soggetta unicamente alla prescrizione. Il collegio richiama sul punto Cass. 18004/19, Cass. 22110/19 e Cass. 41373/21, dichiarando di non avere motivo di discostarsene, non essendo emerse ragioni giuridiche contrarie dalle difese della controricorrente.

L’argomento decisivo è di natura sistematica: l’obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva. Essa fa capo all’ente previdenziale, è distinta e indisponibile e va commisurata alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva, nel rispetto del minimale contributivo. Sarebbe pertanto incoerente un assetto in cui il lavoratore possa esigere tempestivamente la retribuzione entro il biennio, mentre la stessa retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione solo perché l’ente non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.

Ne segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché si attenga al principio enunciato, esamini le questioni rimaste assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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