Recesso per giusta causa dell’agente: il fatto è insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34122 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la richiesta di rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all’inadempimento dell’agente e alla violazione dell’obbligo di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c., poiché essa si risolve in un mero dissenso motivazionale. La irregolarità della notifica dell’atto di appello, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico, è sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ove non abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa. Il recesso per giusta causa della preponente è illegittimo quando la condotta dell’agente risulti adempiente alle disposizioni del contratto di agenzia e alle richieste della mandante.

Il Fatto

La società preponente intimava il recesso per giusta causa all’agente, contestando la violazione dell’obbligo di non concorrenza. L’agente impugnava il recesso davanti al giudice del lavoro.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, accertava l’illegittimità del recesso e condannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 22 d. lgs. n. 82/2005, sostenendo l’inesistenza della notifica dell’atto di appello per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico.

La Corte ha respinto il motivo, qualificando la fattispecie come irregolarità della notifica sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e rilevando l’assenza di alcuna lesione del diritto di difesa della controparte processuale.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1743 c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse rilevato l’inadempimento dell’agente in ordine all’obbligo di esclusiva e non avesse verificato l’effettivo dirottamento della clientela verso aziende concorrenti.

Il motivo è stato giudicato non meritevole di accoglimento perché postula una rivalutazione dell’accertamento in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Nel ricorso la società affermava che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto valutare se l’assunzione di un incarico per la distribuzione di determinati prodotti, a distanza di soli diciannove giorni dalla cessazione della distribuzione degli stessi articoli per un’azienda concorrente, costituisse attività idonea a dirottare la clientela.

La Corte ha osservato che la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione impugnata, la quale quella valutazione ha invece svolto, ricostruendo la sequenza temporale degli incarichi e la tipologia dei prodotti commercializzati. Il giudice di merito ha escluso, con accertamento in fatto, la sussistenza di un inadempimento tale da giustificare il recesso in tronco, rilevando anzi la condotta adempiente dell’agente rispetto alle disposizioni del contratto e alle richieste della mandante.

In tale valutazione non è ravvisabile alcuna violazione di legge né errore di sussunzione nello schema dell’art. 1743 c.c., non essendo ammessa in sede di legittimità la trasformazione del giudizio in un non consentito terzo grado di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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