Utili extracontabili e presunzione di ripartizione nelle società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 26249 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, ai fini della prova della ripartizione degli utili extracontabili tra i soci è sufficiente la presunzione di ripartizione che deriva dalla ristretta compagine sociale. L’Ufficio assolve così il proprio onere probatorio mediante l’applicazione di tale presunzione, senza necessità di ulteriori riscontri sulle movimentazioni bancarie dei soci. Grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ovvero non realizzati o appropriati da altri. Tale riparto non integra applicazione di una doppia presunzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui veniva accertato un maggior reddito da capitale conseguente ai maggiori ricavi derivanti dalla sua partecipazione al 50% in una s.r.l. Quest’ultima era stata attinta da separato avviso di accertamento, con cui era stato determinato un maggior reddito di impresa considerato utile extracontabile da ripartire tra i soci, in ragione della ristretta base partecipativa.
La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva invece l’appello, annullando l’atto sul presupposto che l’Ufficio non avesse provato l’effettiva distribuzione degli utili. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 44 d.P.R. n. 917/1986, è fondato. La Corte ribadisce che la presunzione di ripartizione degli utili extracontabili, nelle società a ristretta base, assolve da sola l’onere probatorio dell’Ufficio. Nel caso di specie la ristretta compagine era pacifica e incontestata.
Ne discende che l’onere di dimostrare la destinazione diversa dei maggiori utili grava sul contribuente. Non occorre che l’accertamento verso il socio si fondi su riscontri ulteriori, quali l’analisi delle movimentazioni bancarie e l’acquisto di beni di valore non giustificabili con i redditi dichiarati. Il Collegio richiama la Cass. n. 16913/2020 e, sul contenuto della prova contraria, le Cass. n. 18032/2013, n. 29412/2017 e n. 32959/2018, nonché la più recente Cass. n. 10004/2025 e Cass. n. 1646 del 2026.
Erroneamente, dunque, la Commissione regionale aveva escluso l’assolvimento dell’onere probatorio dell’Ufficio: il thema probandum andava invertito a carico della contribuente. Anche il secondo motivo è fondato. La Corte esclude la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, poiché l’avviso impugnato recava in allegato l’estratto dell’accertamento presupposto, sì che la contribuente era stata messa in condizione di comprenderne i presupposti.
Il terzo motivo è assorbito. La Corte precisa però che, in caso di mancata impugnazione dell’avviso societario, il socio può eccepire la mancanza dei presupposti dell’accertamento verso la società. Poiché la contribuente aveva contestato la mancata deduzione dei costi sopportati dalla società, su tale questione dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.
In accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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