Autosufficienza del ricorso in cassazione tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22939 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale e le conseguenti riprese fiscali deve riprodurre, sia pure in sintesi, il contenuto degli atti su cui la censura si fonda, non essendo sufficiente il rinvio agli atti del fascicolo di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., pur non esigendo l’integrale trascrizione degli atti, impone che il giudice di legittimità sia posto in condizione di valutare la fondatezza del motivo senza autonomo esame degli atti di causa. La censura che contesti la riqualificazione di un contratto di appalto come somministrazione di manodopera, senza trascrivere il contratto né l’avviso di accertamento, è pertanto inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto il proprio appello, confermando l’accoglimento del ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento. L’Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva recuperato per il 2010, per quanto di interesse: i costi dedotti ai fini IRAP in relazione a un contratto di appalto riqualificato come somministrazione di manodopera; l’IVA detratta sulle operazioni con la cooperativa appaltatrice; l’IVA detratta su fatture di altra società, ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
La Commissione regionale, confermando il primo giudice, aveva escluso il carattere fittizio dell’appalto e la natura di “cartiera” della seconda società. L’Agenzia propone ricorso affidato a un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della legittimità delle riprese originate dalla riqualificazione del contratto di appalto e dalla contestazione del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni. Il motivo denuncia la violazione degli artt. 95 TUIR, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e 2094 cod. civ., lamentando che la CTR abbia ritenuto illegittimo l’avviso senza considerare gli elementi emersi in sede di verifica.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul principio di autosufficienza. Il ricorso deve contenere in sé gli elementi necessari a costituire le ragioni della cassazione e a permetterne la valutazione, senza necessità di accedere a fonti esterne, con riproduzione diretta del contenuto degli atti o indiretta mediante specificazione della parte cui corrisponde (Cass. n. 14784 del 15/07/2015; Cass. n. 18679 del 27/07/2017; Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 31468 del 2019).
La Corte richiama altresì l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 34469 del 27 dicembre 2019 e n. 8950 del 18 marzo 2022, secondo cui il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non si traduce nell’onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati. Ciò impone però che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali, gli atti e i documenti sottesi alle censure, non essendo sufficiente il rinvio agli atti allegati al fascicolo di parte.
Nel caso concreto, l’Agenzia non ha riportato nelle parti rilevanti, né allegato, il contenuto dell’avviso di accertamento né del processo verbale, ad eccezione di un insufficiente stralcio relativo alla sola ripresa sull’IVA. In tal modo ha impedito alla Corte di verificare la fondatezza del motivo. Quanto alla prima ripresa, deducendo l’erronea valutazione del contratto di appalto, non ha trascritto il contratto né una sua sintesi contenutistica ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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