Difesa dell’agente della riscossione e divieto di nuove eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. V n. 26247 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nello stabilire che l’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non gli preclude di avvalersi di avvocati del libero foro, facoltà confermata dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016. La contestazione, da parte dell’agente, della dedotta decadenza dalla notificazione della cartella costituisce mera difesa o eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e riproponibile in appello anche con argomentazioni diverse o più ampie, senza violare il divieto di nuove eccezioni. È legittima la notificazione della cartella a mezzo p.e.c., non costituendo la sottoscrizione un requisito di esistenza o validità dell’atto.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una società una cartella di pagamento per ritenute alla fonte non versate, a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava la cartella.

La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’agente, ritenendo tempestiva la notificazione perché il termine andava individuato con riferimento al mancato rispetto delle rate del piano di rateizzazione, e non alla presentazione della dichiarazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la costituzione in appello dell’agente mediante un avvocato del libero foro, in asserita violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, osservando che la regola dell’art. 11 non esclude tale facoltà. Lo conferma, indirettamente, l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, che nel liquidare le spese presuppone un’assistenza mediante propri funzionari come meramente eventuale e non esclusiva.

La facoltà è poi espressamente contemplata dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, istitutivo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il richiamo, in tale norma, all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non esclude il patrocinio esterno, ma conferma la possibilità di difendersi tramite propri funzionari. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione o per questioni di massima, e di avvocati del libero foro negli altri casi, senza necessità di allegazione o prova del relativo presupposto.

Il secondo motivo lamentava la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. L’agente, in primo grado, si era limitato a contestare la decadenza indicando una diversa scadenza del termine; solo in appello aveva fondato la tempestività sul piano di rateizzazione. La Corte ha giudicato anche questa censura infondata: la società, pur attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale, e l’agente non ha dedotto un fatto impeditivo o estintivo, ma ha negato la fondatezza dell’eccezione di decadenza.

Trattandosi di mera difesa, essa era rilevabile d’ufficio e riproponibile in appello con argomentazioni più ampie, senza introdurre nuovi temi di indagine. La Corte territoriale ha quindi correttamente individuato il termine nella cadenza biennale decorrente dal mancato pagamento della rata.

Il terzo motivo invocava la inesistenza della cartella notificata a mezzo p.e.c. senza firma digitale. La Corte lo ha respinto: l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 contempla la notificazione a mezzo p.e.c., e la sottoscrizione non costituisce requisito di esistenza o validità dell’atto.

Il quarto motivo, sulla prova del piano di rateizzazione, è stato dichiarato inammissibile, perché si sostanzia in una censura sulla valutazione di fatto operata dalla C.T.R. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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