Inammissibile il ricorso se tende a rivalutare le risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. V n. 16399 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi che assumono funzione identificativa e devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità. È pertanto inammissibile il ricorso che, formalmente denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tenda in sostanza a una rivisitazione della valutazione operata, in fatto e in diritto, dal giudice di merito. Il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, né è ammessa l’esposizione cumulativa di questioni che rimetta alla Corte il compito di isolare le singole censure.

Il Fatto

Un’avviso di accertamento ai fini IRPEF è stato notificato a una contribuente per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base del riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente incrementi patrimoniali.

La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla C.t.p. di Lecce, che ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando la quota di spesa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la contribuente appello incidentale; la C.t.r. della Puglia ha rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto il gravame incidentale, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, rubricato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Ufficio ha lamentato che la C.t.r. avesse fondato il proprio convincimento sulla capacità reddituale dell’intero nucleo familiare e non solo su quella della contribuente.

La Corte rileva anzitutto che il motivo, pur formalmente incentrato sull’omesso esame di fatti, solleva in realtà supposte violazioni di legge con riferimento agli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., prospettando vizi diversi e tendendo a una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Ne emerge la genericità della doglianza.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi, che devono possedere i caratteri della tassatività e della specificità, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 11603 del 2018). L’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta alla Corte di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass. n. 26790 del 2018).

Quanto al vizio motivazionale, la Corte richiama il disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione della norma operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto, la sentenza di secondo grado non presenta alcuno di tali estremi: il giudice di merito ha ampiamente motivato, illustrando le risultanze documentali e le disponibilità economiche del nucleo familiare poste a fondamento del proprio convincimento. Il mezzo proposto appare quindi diretto a un’inammissibile rivisitazione della valutazione operata dal giudice di merito (Cass., SS.UU., n. 34476 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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