Pegno su azioni e controllo nella liquidazione IVA di gruppo (Cass. civ. Sez. V n. 26251 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pegno delle azioni della società controllata, concesso dalla società controllante a un terzo, non esclude l’applicabilità del regime speciale della liquidazione dell’IVA di gruppo qualora, nonostante il formale spossessamento delle azioni, la controllante continui a esercitare in modo libero e sostanziale il diritto di voto nell’assemblea della controllata in virtù di un accordo con il creditore pignoratizio. La nozione di controllo rilevante ai fini IVA non è ricavabile aliunde, ma va individuata alla luce del diritto unionale e delle finalità di contrasto alle frodi. Il limite quantitativo del possesso azionario previsto dalla disciplina interna si giustifica solo in quanto idoneo a prevenire comportamenti fraudolenti.

Il Fatto

La controversia ha a oggetto due avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2010 e i connessi atti di contestazione sanzioni, emessi nei confronti di una società contribuente che aveva aderito al regime della liquidazione dell’IVA di gruppo. Il recupero conseguiva all’assunto dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la controllante, titolare formale dell’intero pacchetto azionario della società, aveva ceduto in pegno dette azioni a una banca sin dal 2001, con conseguente perdita del diritto di voto e quindi del controllo.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello, rilevando che le azioni erano ordinarie e dotate di diritto di voto, che la controllante manteneva la titolarità del pacchetto e che, in forza di un accordo con la banca, aveva continuato a esercitare il voto, conservando il controllo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo dell’Amministrazione deduce violazione dell’art. 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979 e degli artt. 2352, secondo comma, e 2359 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contestando la nozione di controllo accolta dalla CTR. La Corte ritiene il motivo ammissibile, perché investe un vizio di sussunzione e non la ricostruzione in fatto, ma infondato nel merito.

La Corte opera una precisazione teorica, distinguendo la liquidazione dell’IVA di gruppo dal gruppo IVA: discipline ontologicamente differenti e incompatibili. La prima implica un soggetto passivo unico con un’unica partita IVA; la seconda presuppone più soggetti indipendenti che, in ragione di un controllo, presentano un’unica dichiarazione. Il regime speciale italiano è legittimo, non ostanti i principi di neutralità, abuso del diritto e proporzionalità.

Richiamando l’art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE e la giurisprudenza unionale, la Corte rileva che il controllo unionale a fini IVA si fonda su vincoli finanziari, economici e organizzativi, senza vincoli quantitativi di partecipazione al capitale. Ne deriva che il limite del cinquanta per cento previsto dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979 si giustifica solo in quanto idoneo a prevenire i comportamenti fraudolenti stigmatizzati dalla direttiva. La Corte esclude che la nozione di controllo possa attingere a nozioni civilistiche o commerciali, dovendo conformarsi al diritto unionale.

Sul piano fattuale, il pegno delle azioni, in mancanza di diversa specificazione, ha determinato, ex art. 2786 cod. civ., lo spossessamento della controllante a beneficio della creditrice pignoratizia. Tuttavia, con il pegno azionario ex art. 2352 cod. civ., il socio non perde la qualità di socio né i diritti amministrativi, salvo il diritto di voto, che spetta al creditore pignoratizio, salvo diverso accordo tra le parti.

La CTR ha accertato in fatto che, in forza dell’accordo, il voto era esercitato dalla controllante, intervenendo la banca solo nelle delibere pregiudizievoli per le proprie ragioni di credito, e che la controllante aveva liberamente votato per oltre undici anni. Ne deriva che, pur in presenza dello spossessamento, il controllo è stato mantenuto in modo sostanziale, conformemente alla nozione unionale, che valorizza il concreto esercizio del diritto di voto. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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