Ricorso inammissibile per difetto di specificità e rimessione in termini del controricorrente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26274 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente non si confronti con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e ometta di indicare le norme violate, i documenti non valutati e le prove asseritamente pretermesse. Grava sul ricorrente l’onere di specificità ex art. 366 c.p.c., non assolto dalla mera enunciazione di un vizio di motivazione o di violazione di legge. La decadenza dal deposito del controricorso è superabile con la rimessione in termini quando dipenda da malfunzionamento del sistema informatico, costituendo causa non imputabile alla parte. La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un ente locale, ha rassegnato le dimissioni, divenute efficaci all’inizio del 2019. In precedenza, quando il rapporto era ancora in essere, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso un’amministrazione statale, ottenendo un diniego. Solo successivamente ha appreso che il rigetto trovava ragione in sanzioni disciplinari ormai estinte.

Ha quindi agito davanti al Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del diniego e, previo annullamento delle dimissioni, ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato la decisione. Propone quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina la richiesta di rimessione in termini formulata dal controricorrente. Il mancato deposito dell’atto entro il termine è dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico verificatosi proprio nell’ultimo giorno utile. Il deposito è avvenuto il giorno successivo, una volta risolti i problemi tecnici. La decadenza è dunque ascrivibile a causa non imputabile, con conseguente accoglimento dell’istanza.

Nel merito, il primo e il secondo motivo — concernenti la violazione degli artt. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 e l’errata valutazione del nesso causale tra dimissioni e diniego — sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva l’assoluta genericità del secondo motivo, privo persino dell’indicazione delle norme violate.

Il profilo decisivo è però un altro. La sentenza d’appello ha rigettato la domanda principale su plurime autonome rationes decidendi: la carenza di interesse ad agire del ricorrente rispetto all’illegittimità del diniego, una volta cessato il rapporto; l’inammissibilità della domanda di annullamento delle dimissioni, proposta solo in appello; la prescrizione dell’azione. Su nessuno di questi aspetti il ricorrente muove censure, con conseguente inammissibilità delle doglianze.

Il terzo e il quarto motivo — mancata considerazione di documenti essenziali e omessa valutazione delle prove — sono parimenti inammissibili. Il ricorrente non indica quali norme siano state violate, quali siano i documenti pretermessi, in quale occasione siano stati prodotti e di quali prove si tratti. Ne deriva un assoluto difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.

Il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è infondato. La Corte territoriale ha esplicitamente giustificato la condanna con la soccombenza, rendendola conforme all’art. 91 c.p.c., che pone la soccombenza come regola-base. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. La conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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