Inammissibili i motivi che chiedono alla Cassazione una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8966 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione di norme di legge, tenda in realtà a una lettura degli atti e delle prove divergente da quella del giudice di merito è inammissibile. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, che si limita al controllo logico-formale e della correttezza giuridica. La denuncia della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non configura un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso dalla doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente della Regione Siciliana impugna il licenziamento intimato all’esito di indagini penali, dalle quali era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni senza la timbratura della scheda magnetica. Il giudice di primo grado rigetta l’impugnativa e la Corte d’Appello di Caltanissetta respinge il gravame, ritenendo provati i fatti in base alle risultanze penali allegate all’ordinanza cautelare, sufficientemente specifica la contestazione e proporzionata la misura espulsiva.

Il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la nullità della sentenza, l’illegittimità del rito disciplinare accelerato, l’insussistenza della giusta causa e l’errore nella ripartizione dell’onere probatorio. La Regione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso, perché nell’articolazione delle difese fa riferimento a un soggetto estraneo al giudizio e richiama passi di una sentenza diversa da quella impugnata.

Il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, prospettano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e per motivazione apparente. La Corte li ritiene inammissibili: dietro la deduzione di errores in procedendo i ricorrenti mirano in realtà a censurare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove. Richiamando Cass. Sez. 5 n. 32505 del 2023, si ribadisce che il ricorrente non può contrapporre al giudice di merito un apprezzamento difforme, essendo l’esame delle prove riservato a quel giudice.

La sentenza impugnata attinge comunque la soglia del minimo costituzionale, come precisato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, e si fonda sulle indagini di P.G. allegate all’ordinanza cautelare, non sull’ordinanza stessa. La denuncia ex art. 115 cod. proc. civ. non configura poi un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., precluso dalla doppia conforme, secondo Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 2022.

Anche gli ulteriori motivi sono inammissibili. La censura relativa a un contratto collettivo non nazionale è esclusa da Cass. Sez. L n. 551 del 2021. Nel merito, le doglianze sulla lesione del diritto di difesa, sulla giusta causa e sull’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. mirano a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, come chiarito da Cass. Sez. 6-3 n. 8758 del 2017.

Il giudice di merito ha escluso la lesione del diritto di difesa, ritenuto integrata la giusta causa e valutato la gravità della condotta senza automatismi, in assenza di idonee giustificazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente onere del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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