Licenziamento del direttore sportivo e valutazione della condotta complessiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26349 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa del direttore sportivo, il giudice di rinvio non viola l’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. quando richiama la sentenza cassata solo trascrivendone i passaggi e aggiungendovi un autonomo esame critico del caso. La motivazione non è apparente se consente di percepire il percorso logico seguito, restando escluso che l’interprete debba integrarla con congetture. Nella valutazione dell’idoneità della condotta a ledere il vincolo fiduciario occorre considerare la natura e la qualità del rapporto, la posizione del dipendente e il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, con riferimento all’art. 2119 cod. civ. Sono inammissibili i motivi che propongono questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito, o che sovrappongono mezzi di impugnazione eterogenei.

Il Fatto

Un direttore sportivo di una società calcistica di Serie A è stato licenziato per giusta causa nel luglio 2020, nel corso del rapporto a termine. La contestazione disciplinare comprendeva più condotte, tra cui un messaggio inviato al Presidente della società nel giugno 2020, contenente espressioni offensive e allusioni a una gestione illecita della dirigenza.

Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto l’impugnazione del lavoratore. Questa Corte, con ordinanza n. 14961/2025, aveva cassato con rinvio la sentenza, richiedendo un nuovo accertamento sulla categoria professionale rivestita dal lavoratore e la valutazione degli addebiti nell’intero contesto dell’ambiente sportivo. Il giudice di rinvio ha rigettato l’originario ricorso; il lavoratore ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che denunciano la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e il carattere meramente apparente della motivazione per relationem, trattandosi di errores in procedendo da vagliare con priorità. Le censure sono prive di fondamento.

La Corte del rinvio ha sì richiamato la sentenza cassata, ma solo dopo averne trascritto ampi passaggi e aver espresso un proprio autonomo apprezzamento. Ha giudicato le condotte legate all’assenza durante il lockdown e alle dichiarazioni rese in un’intervista pubblica, reputandole disciplinarmente rilevanti ma, di per sé sole, insufficienti a integrare la giusta causa. Ha poi valutato il messaggio al Presidente come fatto che ha definitivamente inciso sul vincolo fiduciario.

Il Collegio sottolinea che i richiami sono puntuali e verificabili, perché i brani richiamati erano stati trascritti in sentenza. Seguono specifici rilievi valutativi dei giudici del rinvio, che hanno inquadrato l’incarico, pur non dirigenziale, come di particolare rilievo e prestigio, aderendo al mandato della decisione rescindente. La motivazione, pertanto, non è apparente, perché rende percepibile il fondamento della decisione, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22232/2016.

Il terzo motivo, che censura la sussunzione dei fatti nella nozione di giusta causa, è inammissibile perché propone una rivisitazione in fatto. Il quarto motivo, sulla pretesa applicazione delle scriminanti di cui agli artt. 599 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 7/2016, è parimenti inammissibile: la questione è nuova e non risulta sottoposta al giudice del rinvio, con onere di allegazione e autosufficienza non assolto. Il quinto motivo è inammissibile per commistione dei mezzi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e per riproposizione di questione nuova. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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