Retribuzione feriale e indennità connesse alle mansioni: no a deterrenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11754 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La mancata erogazione di tali voci durante le ferie integra una diminuzione retributiva idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercizio del diritto al riposo, con conseguente violazione del diritto dell’Unione. Spetta al giudice di merito accertare in concreto la potenzialità dissuasiva dell’esclusione e la continuità dell’erogazione dei compensi. L’interpretazione degli accordi collettivi aziendali, di efficacia limitata, è riservata al giudice del merito, mentre la questione sui giorni di ferie da computare, non devoluta nei gradi precedenti, è inammissibile come nuova in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società di trasporto pubblico è stata condannata dal tribunale al pagamento, in favore di alcuni lavoratori, delle differenze retributive maturate dal 2010 al 2014 sulla retribuzione del periodo feriale. Il giudice di primo grado aveva incluso nel computo le indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato, ordinariamente percepite.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società, confermando la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo la violazione delle norme costituzionali e civilistiche sulla retribuzione feriale, degli accordi aziendali e dei contratti collettivi, in relazione all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato definito con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c.
La Motivazione della Corte
I primi sei motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la nozione di retribuzione feriale è influenzata dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
Il Collegio ha sottolineato che qualsiasi riduzione della retribuzione durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitarne il diritto, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione volte a garantire un riposo effettivo, anche a tutela della salute e sicurezza. Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, secondo quanto confermato dalla Corte costituzionale.
La Corte ha quindi ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo feriale comprende ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La Corte territoriale non si è discostata da tali arresti: ha proceduto a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche, accertando la continuità della loro erogazione e l’incidenza non residuale sul trattamento mensile.
Quanto all’interpretazione degli accordi collettivi aziendali, di efficacia limitata, la Corte ha ribadito che essa è riservata al giudice del merito e che l’esegesi offerta dalla Corte territoriale è plausibile e coerente con la finalità della direttiva. L’idoneità della mancata erogazione a integrare una diminuzione dissuasiva costituisce valutazione in concreto appartenente al giudice di merito.
Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità: la questione del numero di giorni di ferie su cui computare le indennità non era stata devoluta al giudice del gravame e involge fatti o contestazioni nuovi, non rilevabili d’ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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