Mansioni superiori e qualifica di quadro: prova della rilevanza individuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26350 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, chiamato a decidere sulla pretesa di superiore inquadramento, deve applicare il requisito legale di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 190 del 1985, che identifica la categoria dei quadri nei prestatori di lavoro che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Ove la contrattazione collettiva non abbia tempestivamente individuato i requisiti di appartenenza, essi vanno desunti direttamente dalla previsione legale. La valutazione deve avere ad oggetto le mansioni svolte in prima persona dal singolo lavoratore, non il ruolo del settore aziendale nel suo complesso, e non può essere subordinata alla prova di responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali. Solo dopo aver verificato la nascita del diritto in base alla disciplina vigente al momento dello svolgimento delle mansioni il giudice può esaminare le fonti collettive sopravvenute applicabili al rapporto ancora in corso.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto nel 1988, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento in livelli superiori e nella categoria quadri a far data dal 1991 o, in subordine, dal 1993, oltre alla condanna della banca al pagamento delle differenze retributive e dell’indennità dell’area informatica. Il Trib. Catania, con sentenza n. 1961/2014, aveva rigettato integralmente la domanda; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 687/2018, aveva respinto l’appello.

La Cass. civ. Sez. L, con ordinanza n. 680/2023, aveva accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla stessa Corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio la corte territoriale, con la sentenza n. 612/2025, ha accolto solo la domanda relativa all’indennità di mansione informatica, nei limiti della prescrizione, rigettando nel merito la pretesa al superiore inquadramento per difetto di prova. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la corte del rinvio non avesse dato corretta esecuzione all’ordinanza rescindente, sostituendo al criterio legale parametri discrezionali fondati sulla pretesa necessità di una prova qualificata dell’apporto individuale e di progettazione autonoma. Il motivo è infondato. Il Collegio osserva che la corte territoriale, dopo aver dato fedelmente conto dei principi espressi nella decisione rescindente, ha verificato se le attività svolte in prima persona dal lavoratore, e non dal settore dei servizi informatici nel suo complesso, integrassero funzioni di rilevante importanza sussumibili nella previsione legale.

La corte del rinvio non ha affatto richiesto responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali. Ha invece distinto il ruolo rilevante del settore informatico nel suo complesso dalla necessità di provare la particolare rilevanza del contributo individuale, in termini di programmazione di specifici programmi di interesse aziendale. Il percorso argomentativo si sottrae quindi alla censura di violazione dell’art. 394 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 6 legge n. 190/1985 e degli artt. 2103, 2946 e 2948 cod. civ., per avere subordinato la qualifica a requisiti non previsti dalla legge. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, per la parte relativa alla categoria dei quadri, non ha fatto alcun cenno a una prescrizione del diritto alla superiore qualifica, ma ha motivato il rigetto nel merito per mancanza di prova dello svolgimento di mansioni superiori.

La tesi secondo cui il diritto andrebbe accertato esclusivamente in base alla disciplina vigente nel 1988 è priva di fondamento. La decisione rescindente non imponeva di valutare la pretesa solo in base alla legge n. 190/1985, poiché era lo stesso attore a riferirsi anche alle fonti collettive. Correttamente, pertanto, la corte del rinvio ha dapprima applicato la disciplina legale al periodo non coperto da fonti collettive e poi ha esaminato la pretesa alla luce dell’Accordo collettivo del 1993 e del CCNL del 19.12.1994, applicabili a un rapporto ancora in corso. La rilettura delle risultanze probatorie, contrapposta a quella del giudice di merito, non trova ingresso in sede di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per illegittima compensazione integrale delle spese. Il motivo è inammissibile: il ricorrente non ha censurato il passaggio in cui la corte ha ravvisato la reciproca soccombenza quale giustificazione della compensazione ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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