Nessun diritto automatico all’incarico dirigenziale e indennità di esclusività bloccata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1478 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione ai dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di struttura semplice o di alta professionalità è condizionata dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente, e dalla copertura finanziaria, e richiede il previo superamento delle forme di selezione contrattuali. Manca quindi un diritto soggettivo al conferimento dell’incarico al compimento del quinquennio. L’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, nelle fasce superiori a quella base, non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetta al blocco stipendiale dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, anche quando sia poi attribuito l’incarico dirigenziale.
Il Fatto
Un dirigente medico presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche aveva chiesto il riconoscimento del diritto a un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27 lett. c) c.c.n.l. 8.6.2000 e a percepire l’indennità di esclusività nella misura propria dei medici valutati positivamente dopo il primo quinquennio, con decorrenza dal 1° maggio 2011.
Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d’appello di Ancona ha riformato la pronuncia, rigettando la domanda principale e l’appello incidentale del medico. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla Asl.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’asserto carattere obbligatorio del conferimento dell’incarico. Il ricorrente sosteneva che la sostituzione della dizione “possono essere attribuite” con “sono attribuite funzioni” ad opera dell’art. 8 d.lgs. n. 254/2000 avesse reso il conferimento non discrezionale. La Corte richiama i propri precedenti Cass., Sez. L, nn. 11574 e 11575 del 3 maggio 2023, affermando che non può predicarsi alcuna obbligatorietà di conferimento degli incarichi.
Il dato normativo complessivo esclude che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio. Rileva l’art. 15-ter del d.lgs. n. 165/2001, che subordina l’attribuzione degli incarichi medico-dirigenziali alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e ai limiti del numero degli incarichi stabiliti nell’atto aziendale. Tutto dipende dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative della pubblica amministrazione.
Quanto all’indennità di esclusività, la Corte richiama Cass., Sez. L, nn. 10990 e 10994 del 26 aprile 2023. L’emolumento di fascia superiore, spettante per il superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività con valutazione positiva, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae al blocco stipendiale dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.
Tale conclusione vale anche quando sia poi attribuito l’incarico di direzione o di natura professionale, perché il riconoscimento dell’indennità è autonomo rispetto al conferimento e la sua misura non muta per il sopravvenire dell’incarico. La Corte ha disatteso gli argomenti di interpretazione conforme agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente ha riproposto le censure contro la sentenza di primo grado senza indicare le ragioni dell’erroneità della pronuncia di assorbimento resa in appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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