Il lavoratore autonomo è impresa ai fini dell’aiuto di Stato e la documentazione integrabile in giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 18117 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di documentazione allegata all’istanza di rimborso non comporta l’invalidità dell’istanza né preclude la formazione del silenzio-rifiuto, essendo consentita l’integrazione probatoria anche in sede processuale. L’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività economica, dovendosi includere nel concetto di impresa anche il professionista lavoratore autonomo. Il rimborso resta tuttavia possibile se il beneficio individuale risulti conforme al regolamento de minimis applicabile ovvero costituisca aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, onere probatorio a carico del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente presentava, il 28 dicembre 2007, istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per l’anno 1992 quale titolare di reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, senza allegare documentazione. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi decorsi 90 giorni proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva la domanda. L’Ufficio appellava deducendo l’incompatibilità del beneficio con la disciplina comunitaria per i soggetti esercenti attività economiche; la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame, riconoscendo la tempestività dell’istanza e il diritto al rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Ufficio deduceva l’invalidità dell’istanza per mancata allegazione della documentazione. Richiamata la giurisprudenza in tema di avvisi di accertamento, afferma che la prova dei fatti non è elemento costitutivo dell’atto e la sua mancanza non incide sulla validità, dovendo essere fornita solo in sede processuale. Il medesimo principio vale per l’istanza di rimborso: la carenza documentale non è ragione di rigetto o inammissibilità, dando luogo alla possibilità di integrazione anche nel giudizio promosso avverso il silenzio-rifiuto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ravvisa il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo la CTR pretermesso ogni decisione sul motivo di appello relativo alla compatibilità comunitaria del beneficio, limitandosi ad affermare la tempestività dell’istanza. Non ricorre il rigetto implicito, difettando un necessario antecedente logico-giuridico tra la questione esaminata e quella omessa.
Nel fissare i principi per il giudizio di rinvio, la Corte ricorda che la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 ha dichiarato l’incompatibilità del regime di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, con riserva per gli aiuti individuali conformi ai regolamenti de minimis o a regimi approvati. La verifica di compatibilità spetta al giudice di merito, che deve accertare se il contribuente fornisce prova del rispetto della soglia triennale ovvero, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, del nesso causale con i danni della calamità e dell’assenza di sovracompensazione.
La Corte precisa che la nozione eurounitaria di impresa prescinde dallo status giuridico e dalla qualifica dell’attività, essendo rilevante solo lo svolgimento di attività economica volta a offrire beni o servizi. Ne consegue l’inclusione del lavoratore autonomo nel perimetro soggettivo del divieto, ma anche la sua ammissione alla prova della compatibilità individuale del beneficio, con possibilità di esibire documenti prima non ottenibili per effetto dello ius superveniens.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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