Prova del danno e non contestazione nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 26477 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. In tema di responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario, la mancata contestazione del prezzo di acquisto dei titoli non equivale a non contestazione della perdita dell’intero capitale investito. Spetta al danneggiato provare il pregiudizio concretamente subito, anche in applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998, e il collegamento logico tra l’esborso sostenuto e la misura del danno definitivo non può ritenersi ammesso per il solo fatto che il costo dell’investimento sia pacifico.
Il Fatto
Gli investitori hanno convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto di titoli di Stato esteri e la condanna alla restituzione della somma impiegata, oltre accessori e risarcimento dei danni. Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando la sottoscrizione del contratto quadro in data anteriore agli acquisti e l’insussistenza delle violazioni degli obblighi informativi contestate all’intermediario.
La Corte d’Appello, in riforma, ha condannato la banca alla restituzione della somma versata a titolo di danno emergente, escludendo il concorso di colpa degli investitori e respingendo la domanda di lucro cessante e di danno morale. Su ricorso principale della banca la Cassazione, con ordinanza n. 23450/2020, ha accolto il motivo sulla compensatio lucri cum damno, affermando che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e non all’intermediario quella del residuo valore di mercato dei titoli. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello ha rigettato l’appello degli investitori, ritenendo indeterminata la quantificazione del danno per la mancata dimostrazione del valore residuale delle obbligazioni. Gli investitori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso prospetta un unico motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.. I ricorrenti sostengono di aver dedotto sin dal primo grado che i titoli erano stati acquistati al prezzo di € 2.214.973,82 e di aver fatto conseguire da tale allegazione la domanda di restituzione, con la conseguenza che la mancata contestazione del prezzo da parte della banca dovesse valere come ammissione del danno pari al controvalore complessivo delle negoziazioni.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il giudice di legittimità ribadisce che l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, attiene all’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte ed è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, non dedotto nel caso di specie.
Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello ha accertato che la non contestazione dell’importo versato per i titoli non corrispondeva a non contestazione dell’intera perdita. Ha cioè interpretato l’atto della banca nel senso che la mancata contestazione del prezzo di esborso non potesse ritenersi estesa al collegamento logico preteso dagli investitori tra la richiesta di restituzione del costo dei titoli e l’individuazione in tale misura del danno definitivo.
La Corte richiama il principio già affermato con l’ordinanza n. 23450/2020: in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato la prova dell’esistenza del danno lamentato, e tale regola si conforma alla disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria. Ne consegue che non incombeva alla banca l’onere di dedurre e provare il residuo valore di mercato delle obbligazioni, ma spettava agli investitori dimostrare l’avvenuta perdita dell’intero capitale investito.
La sentenza impugnata si fonda, inoltre, sul principio secondo cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte o quando questa, pur non contestandoli espressamente, abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza. L’interpretazione data dal giudice del rinvio non è sindacabile in questa sede. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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