Disconoscimento della firma e prova della non attribuibilità degli ordini di bonifico (Cass. civ. Sez. I n. 26478 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, a dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova: il giudice non deve tenerne conto e la parte che ha disconosciuto non può trarre dall’inerzia elementi di prova a sé favorevoli. Ne consegue che chi agisce per il risarcimento e fonda la non attribuibilità a sé delle operazioni bancarie sul solo disconoscimento delle sottoscrizioni non assolve l’onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c., restando l’apocrifia una prova muta. La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore non esclude di per sé il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ., ma la relativa prova incombe sulla banca.
Il Fatto
Il titolare di un conto corrente e di un conto titoli presso un istituto di credito convenne in giudizio la banca e un proprio dipendente, con qualifica di promotore finanziario, chiedendone la condanna solidale al risarcimento per una serie di bonifici asseritamente anomali e disposti a sua insaputa, per un importo complessivo superiore a un milione e ottocentomila euro. L’attore disconobbe le firme apposte sulle disposizioni di pagamento, assumendone l’apocrifia, e dedusse di avere ricevuto rendicontazioni cartacee difformi dal saldo reale, scoperto solo in un secondo momento.
La banca si difese sostenendo l’esperienza imprenditoriale del cliente, la genuinità delle firme e l’esistenza di un rapporto parallelo e fraudolento con il funzionario, chiedendo in subordine l’attenuazione della propria responsabilità ex art. 1227 cod. civ. Il Tribunale accolse la domanda, condannando in solido il dipendente e la banca ex art. 2049 cod. civ. e art. 31, terzo comma, d.lgs. n. 58/1998. La Corte d’Appello rigettò il gravame e la banca ricorse per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente osserva che il giudice di appello, pur avendo affermato che il documento disconosciuto e non verificato resta prova muta, ha poi tratto proprio dalla mancata verificazione la conclusione della non attribuibilità degli ordini al cliente e la fondatezza della domanda risarcitoria.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’attore, sul quale incombeva l’onere di provare la non attribuibilità a sé delle operazioni, ha ritenuto di assolverlo con il solo disconoscimento delle sottoscrizioni. Così facendo, però, la prova non è stata raggiunta: l’apocrifia è rimasta una prova muta e l’attore non ha dimostrato in altro modo la falsità delle scritture né le asserite sottrazioni abusive.
Il principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità richiamata: la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, per presunzione legale, a dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova; al giudice è precluso l’accertamento dell’autenticità in base a elementi estrinseci o ad argomenti logici, e la parte che ha disconosciuto non può trarre dall’inerzia elementi favorevoli (Cass. civ., Sez. II, n. 3602 del 2024, cui si affiancano i richiami a Cass. civ., Sez. III, n. 2220 del 2012 e Cass. civ., Sez. III, n. 27193 del 2025).
Il secondo motivo, sul concorso colposo del danneggiato, è invece inammissibile. La Corte d’Appello ha applicato la regola secondo cui la prova della fattispecie ex art. 1227, primo comma, cod. civ. incombe sulla banca, escludendo che tale onere fosse assolto. Si tratta di una ratio decidendi fondata sull’onere probatorio che la ricorrente non ha impugnato, avendo invece censurato un ragionamento diverso da quello effettivamente svolto dal giudice di merito.
Il ricorso è quindi accolto quanto al primo motivo e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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